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Decreto "Cura Italia". Prime riflessioni sulle disposizioni di interesse generale e di interesse per il trasporto

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DECRETO CURA ITALIA

Riassumiamo di seguito le indicazioni finora derivate da una prima valutazione dei principali interventi previsti dal decreto legge Cura Italia.

Tra le disposizioni di interesse generale e di interesse per il trasporto, segnaliamo in particolare:

  • Art. 16Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività - al comma 1, viene specificato che “Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.
    L’articolo 34 – comma 3 del citato Decreto Legge – Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di  dispositivi di protezione e medicali, dispone che “ 3. In relazione  all'emergenza  di  cui  al  presente  decreto,  in coerenza  con  le  linee  guida  dell'Organizzazione  Mondiale  della Sanità e in conformità  alle  attuali  evidenze  scientifiche,  è consentito  fare   ricorso   alle   mascherine   chirurgiche,   quale dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli  operatori   sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.”
    In attesa di ulteriori specifiche e precisazioni si consiglia alle Imprese, prima dell’acquisto e dell’utilizzo, di verificare con il fornitore del DPI “mascherina chirurgica”, la “rispondenza” alle disposizioni indicate.
  • Art 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario - I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
  • Art 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga - Ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo vengono concessi trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
  • Art 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione e i lavoratori autonomi -  Con decorrenza dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
  • Art 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - I tre giorni di permesso retribuito di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 10492, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
  • Art 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
    Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
  • Art 46 - Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti è precluso per 60 giorni l’avvio di procedure di mobilità e licenziamento collettivo; nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
  • Art 63 - Premio ai dipendenti Ai dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel già menzionato mese. Tale importo verrà compensato dal Datore in F24
  • Art. 64 - è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta dall’impresa per sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, fino al limite di 20.000,00 e fino all’esaurimento della somma messa disposizione, pari a 50 milioni di euro; 
  • Art. 83 - Per le multe non ancora scadute sono sospesi e quindi si sono allungati i termini per presentare ricorso;
  • Art. 92 -  comma 4 è autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli la cui revisione scade entro il 31 luglio. Lo stesso vale per i veicoli da sottoporre a visita e prova presso MCTC ex art. 75 e 78 Codice della Strada;
  • Art. 108 - è previsto che il pagamento in misura ridotta del 30% sia consentito se il pagamento avviene entro 30 giorni anziché entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. NB: la norma vale dall’entrata in vigore del Decreto (quindi 17 marzo) e fino 31 maggio 2020. Dopo si ritorna al regime normale, salvo proroghe da concedersi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  • Art 113 - disposto il rinvio al 30 giugno 2020,  sia per la presentazione del MUD, cioè della dichiarazione ambientale dei rifiuti movimentati nel 2019 il cui termine normale era quello del 30 aprile, sia del pagamento del diritto d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, anch’esso in scadenza al 30 aprile 2020.

Ad un primo esame, l’articolo 104 del provvedimento, nel dettare una disposizione valida per tutti i documenti di riconoscimento, pareva aver palesemente previsto anche la  proroga della validità della patente di guida, scaduta al 17 marzo o in scadenza dopo tale data, e sino al 31 agosto 2020. Pare corretto specificare che non è certo che questa norma si riferisca anche alla patente di guida. Si resta in attesa, quindi, di leggere eventuali provvedimenti attuativi del Ministero dei Trasporti, anche per il necessario raccordo con la disposizione di proroga della validità della CQC al 30 giugno 2020, atteso che la maggior parte dei conducenti è in possesso del documento unificato e nominato patenteCQC ).     

Si ricorda che le norme del decreto “Cura Italia” dovranno essere convertite in legge entro il 16 maggio 2020 e che durante l’iter parlamentare di conversione saranno possibili ulteriori modifiche.

Seguiranno, ovviamente, ulteriori indicazioni ed aggiornamenti

 

Scarica il Decreto
#CuraItalia

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