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Decreto Dignità – le modifiche introdotte in materia di contratti di lavoro a termine, loro rinnovi e proroghe

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dignità avvenuta in data 13/7/18 entrano in vigore a far data dal 14/7/18 le nuove regole per il lavoro a tempo determinato e per la somministrazione. Il Decreto Dignità (D.L 87/2018) apporta importanti, per non dire tragiche, modifiche alla disciplina dei nuovi contratti di lavoro a termine, ai rinnovi e alle proroghe dei contratti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Rapporto di lavoro a tempo determinato Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato senza alcuna causale giustificativa soltanto se prevede un termine di durata non superiore a 12 mesi. In caso di durata superiore, o a partire dalla prima proroga o rinnovo, ma comunque di durata complessiva non superiore a 24 mesi (ricordiamo che in precedenza il termine massimo era di 36 mesi) il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni: - esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori; - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Essendo quindi necessaria l’estraneità all’ordinaria attività e la non programmabilità significa che le esigenze stesse che legittimano l’apposizione del termine dovrebbero avere necessariamente caratteristiche di eccezionalità, e, pertanto ne consegue, o almeno par così di capire, che un’espansione programmata così come una normale fluttuazione dell’impresa nel suo mercato di riferimento non possiedono i suddetti requisiti. Come detto in apertura, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti non può in ogni caso superare i ventiquattro mesi, con riferimento alle medesime mansioni, o comunque a mansioni di pari livello e categoria legale. Ai fini del computo dei periodi a termine per il calcolo del limite massimo di 24 mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. La violazione del termine di 24 mesi comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data in cui è avvenuto tale superamento. Viene confermata la possibilità di stipulare, una volta raggiunto il limite massimo di durata, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro (in precedenza 5) volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Il decreto modifica altresì l’arco temporale per l’impugnazione del contratto elevando i termini da 120 giorni dalla cessazione a centottanta giorni. Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa In quest’ambito il Decreto non modifica nulla della disciplina delle tutele crescenti, se non la misura economica dell’indennità risarcitoria che da minimo 4 e massimo 24 mensilità passa a minimo 6 massimo 36. Contributo addizionale NASPI Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, il maggior costo di un rapporto a termine era pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Oggi anche su questo c’è un aggravio poichè tale aliquota è aumentata dello 0,5% per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, (anche in somministrazione) con la conseguenza che per una corretta gestione, le aziende, dovranno altresì impostare un puntuale monitoraggio dei rinnovi contrattuali visto che la gestione contributiva dei rapporti a termine diventa ad personam. A cura di Mirco Minardi di FIAP
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