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Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19

Modificate le sanzioni a carico di chi non rispetta le regole sul contenimento dell’epidemia COVID19 (Coronavirus). Il Decreto è in vigore già oggi.

| Pubblicato in News
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Con il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, che entra in vigore oggi 26 marzo, il Governo ha modificato le sanzioni a carico di chi non rispetta le regole sul contenimento dell’epidemia COVID19 (Coronavirus).

Prima di analizzarle nel dettaglio, si segnala che il provvedimento modifica l’impianto giuridico della legislazione di emergenza. Il Decreto infatti individua 29 aree di intervento - tra le quali limitazione alla circolazione delle persone, chiusura di attività commerciali, scuole, sport, ecc. - delegando ai decreti del Presidente del Consiglio, o del Ministro della Salute l’individuazione delle aree e delle modalità, di volta in volta, interessate. Il sistema sanzionatorio, fa riferimento alle violazioni di tali aree di intervento.

Sanzioni

Dal 26 marzo, chiunque si allontani dalla propria abitazione senza comprovati motivi di salute, lavoro o necessità non sarà più denunciato per violazione dell’art. 650 del Codice Penale, ma subirà una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 400,00 a euro 3.000,00. Qualora lo spostamento non autorizzato avvenga con un veicolo la sanzione sarà aumentata fino a un terzo, quindi da euro 533,00 a euro 4.000,00.

La violazione dei divieti di chiusura di cinema, teatri, sale da concerto e da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e bingo, sale culturali, centri sociali e ricreativi, o di altri analoghi luoghi di ricreazione, di  palestre, centri termali, piscine, di centri e competizioni sportive, scuole e centri per l’infanzia, attività commerciali di vendita al dettaglio non consentite, bar, ristoranti, gelaterie e somministrazioni di cibi e bevande, oltre alle attività di impresa e professionali (qualora dovessero essere vietate), comporterà oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata, anche la chiusura dell’esercizio per un periodo da 5 a 30 giorni. Si segnala che l’autorità che ha accertato l’infrazione può disporre l’immediata chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a 5 giorni, in attesa della decisione sul periodo di chiusura da parte del Prefetto o dell’autorità che ha emesso il provvedimento violato. Tale periodo di sospensione provvisoria viene poi computato dal periodo completo di sospensione.

Sistema di pagamento delle sanzioni

L’art. 4 comma 3 del Decreto chiarisce che il sistema di pagamento è lo stesso utilizzato per le violazioni del Codice della Strada. Questo significa che il pagamento potrà avvenire in misura ridotta (quindi nella cifra minima della sanzione) se avverrà entro 60 giorni dalla contestazione; il pagamento potrà essere ulteriormente ridotto del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni (che fino al 31 maggio sono 30 giorni).

Attenzione perché in caso di “recidiva” la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e la sanzione accessoria viene applicata in automatico nel massimo.

La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per chi, positivo al test, è stato sottoposto a quarantena comporta la denuncia per il reato di mancato rispetto di disposizioni di legge volte ad “impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”. Il reato, con le modifiche apportate dal Decreto, comporta l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro”. Appare evidente l’inasprimento della pena rispetto alla contestazione dell’art. 650 del Codice penale (arresto fino a tre mesi e ammenda di euro 206,00).

Effetto retroattivo del Decreto

Infine, il Decreto precisa che le disposizioni appena introdotte hanno effetto retroattivo; si applicano cioè anche a tutte le persone denunciate per violazione dell’art 650 c.p. fino al 25 marzo, ma con riduzione della metà delle sanzioni. Quindi, ad esempio, una persona denunciata pe violazione ex art. 650 per essersi allontanata da casa senza giustificato motivo risolverà la questione con una sanzione amministrativa di euro 200,00. Non è chiaro se tale violazione ridotta potrà essere ulteriormente ridotta del 30% in caso di pagamento entro i 5 giorni ai sensi dell’art. 201 comma 1.2. del Codice della Strada (richiamato dallo stesso Decreto) e da quando far decorrere il termine di pagamento (sarebbe logico pensare che il termine decorra dall’entrata in vigore del Decreto). In questo modo si sono eliminati migliaia di procedimenti penali, che avrebbero inevitabilmente rallentato il lavoro di tutte le procure d’Italia. Qualora fosse già stata emessa la sentenza penale di condanna, nessun problema, il nostro ordinamento prevede una particolare procedura per la trasformazione della condanna in sede penale in una sanzione amministrativa (articoli 101 e 102 del D.Lgs. 507/1999 che è stato richiamato anche nel decreto in esame).

Modifiche ai codici ATECO delle attività permesse

Si segnala, infine, che con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sempre del 25 marzo 2020 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) è stato modificato l’elenco dei codici ATECO delle attività ammesse a continuare l’esercizio. Si invita, pertanto, a verificare, non appena sarà possibile, se la propria attività risulti o meno ancora inserita in tale elenco. Altrimenti il rischio è quello di subire le sanzioni sopra riportate. Le attività che sono state escluse con questo nuovo provvedimento potranno continuare fino al 28 marzo.

(fonte e analisi Studio Legale - Avv. Federico Gallo)

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