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Bandi e Circolari

Decorrenza del divieto di ottenere una nuova patente in caso di revoca per guida in stato d'ebrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti. Ulteriori Chiarimenti del MIT. Circ.029.2016

| Pubblicato in Circolari 2016
Come è noto, con circolare del 18 Giugno 2015, prot. 14549 (commentata con la nota prot. 179 del 19 Giugno 2015), il Ministero dei Trasporti ha chiarito che il triennio, trascorso il quale è possibile ottenere una nuova patente di guida (art. 219 comma 3 ter del Codice della Strada), decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Con circolari del 21 Dicembre 2015 (prot. 29675) e del 18 Gennaio 2016 (prot. RU/938), il Ministero dei Trasporti ha reso noto che questo orientamento è stato confermato da due ordinanze emesse dai Tribunali di Como e Firenze. I testi delle due note ministeriali, sono disponibili in allegato alla presente.
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