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Bandi e Circolari

Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel I trimestre 2022

prot. 95/2022

| Pubblicato in Circolari 2022
Accise v2. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel I trimestre 2022

L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 142124/RU del 31 marzo u.s (in allegato), informando che a partire dal 1 Aprile e fino al 2 maggio 2022 p.v, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel I trimestre 2022, sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore.

Per questo trimestre, gli acquisti di gasolio che danno titolo al recupero delle accise sono quelli eseguiti dal 1 Gennaio u.s ed entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se il gasolio fosse stato utilizzato dopo quest’ultima data.

Ciò in quanto, come noto, il decreto legge 21 del 21 marzo 2022 ha previsto una riduzione generalizzata dell’accise sul gasolio per un periodo di 30 giorni (dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022), per cui in questo lasso di tempo la nuova aliquota è pari a 367,40 € per mille litri, inferiore di 25 centesimi/litro rispetto alla precedente (617,40 € per mille litri), ed inferiore altresì al livello dell’accise per il gasolio commerciale (403,22 € per mille litri). Di conseguenza, per gli acquisti di gasolio effettuati dal 22 marzo e fino al 31 marzo, non scatta la possibilità di recuperare il differenziale di accise pari a 21,418 centesimi €/litro.

Al fine di dimostrare l’avvenuto acquisto del gasolio entro la fine della giornata del 21 marzo u.s, rilevano:

  • La descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • Le informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, la data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS)emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

La richiesta per il recupero accise va presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero:

  • per le imprese nazionali:l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa (vedi elenco degli uffici dell’Agenzia, disponibile al seguente linkhttps://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane );
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborsoin base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell’Agenzia (all.1).

L’importo del rimborso, per il periodo 1 gennaio – 21 marzo 2022, rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. L’Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000

Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito (vedi in merito la nota FIAP prot. 143/2018 del 15 Giugno 2018).

Nell’apposita sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Dogane è disponibile la circolare delle Dogane, il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del IV trimestre 2021, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2023 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2024.

La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020 (illustrate nella nota FIAP prot. 81/2020 del 13 Marzo 2020 ) e le seguenti, ulteriori, precisazioni:

  • nella colonna “DATA FINE POSSESSOè previsto l’inserimento come data ultima quella del 21 marzo 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, viene riportata la predetta data. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo successivo (22 marzo – 31 marzo 2022) del trimestre solare;
  • alla colonna“MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
  • alla colonna“KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura, avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito entro la giornata del 21 marzo u.s, anche sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo.
  • nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio imputabili ad operazioni di rifornimento effettuateentro la fine della giornata del 21 marzo od a prelievi da apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato di prodotto consegnato entro la medesima data, come documentato dalle relative fatture d’acquisto o dall’e-DAS secondo le modalità richiamate in premessa, anche se utilizzati nei giorni immediatamente successivi.

La circolare precisa che per il gasolio per autotrazione stoccato e consumato per usi propri dell’esercente attività di trasporto e non per farne rivendita, sul titolare dell’apparecchio di distribuzione non si applica l’obbligo di comunicazione delle giacenze previsto nei confronti degli esercenti dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione stradale di carburante, dall’art. 1, comma 5 del d.l 21/22.

Per i mezzi speciali, l’Agenzia ha dettato degli adempimenti preordinati alla compilazione della dichiarazione relativa al secondo trimestre (1 aprile – 30 giugno 2022), per i quali si rimanda alla lettura della nota in commento.

Infine, l’Agenzia ricorda che “Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”

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