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Bandi e Circolari

Adeguamento del dm 361/2003 in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.

Circ. 44/2022

| Pubblicato in Circolari 2022
cronotachigrafo v5

Informiamo che con decreto del MISE del 9 novembre 2021, n. 242 (pubblicato su G.U n. 34 del 10 febbraio 2022), in vigore dal 25 febbraio p.v, sono state adeguate le disposizioni del decreto interministeriale n. 361 del 31 ottobre 2003, in materia di tachigrafi relativamente ai seguenti aspetti indicati all’art. 1 del provvedimento:

a) individuazione delle Autorità competenti per:

  1. il rilascio delle omologazioni di modello dell’apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica;
  2. il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell’apparecchio di controllo;
  3. il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell’officina, carta dell’azienda);
  4. la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate;
  5. il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali per le carte tachigrafiche (novità introdotta dal dm 242).

b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull’applicazione del presente decreto.

L’adeguamento si è reso necessario per tener conto delle modifiche che sono intervenute dal 2003 ad oggi nella disciplina europea sui cronotachigrafi, e in particolare:

  • al Regolamento (U.E) 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (al quale le disposizioni modificate si riferiscono con il termine “Regolamento”);
  • ai regolamenti di esecuzione (U.E) 2016/799 e

Le novità hanno interessato gli artt. 2 (definizioni), 3 (Autorità competenti) e 4 (poteri di accertamento) del decreto del 2003.

Per quanto concerne l’art. 3, il nuovo testo prevede (in corsivo le novità): 

“1. L’autorità per il rilascio dell’omologazione è il Ministero.

2. L’autorità per il rilascio delle autorizzazioni agli installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione dell’apparecchio di controllo è il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

3. Le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

3-bis.  Le Autorità di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l’acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all’articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all’articolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio

5. Le liste di cui all’articolo 24,comma 5, del Regolamento dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate dall’Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. L’Unioncamere ne cura altresì l’aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.

6. All’Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall’articolo 31,del Regolamento, nonché la cura delle comunicazioni di cui dall’articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento.

7. Le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione sono stabilite con decreto del Ministero.

8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda l’art. 4, il nuovo testo è il seguente (in corsivo le novità):

  1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni è affidato il compito di accertare:

a) la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologichedegli installatori,officine e costruttori di veicoli, utilizzate per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione di cui al precedente articolo 3, alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dagli installatori, officine e costruttori di veicoli, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo.

L’art. 2 del nuovo decreto (disposizioni transitorie) prevede che in attesa dei decreti ministeriali richiamati ai nuovi commi 7 e 8 introdotti nell’art. 3 del decreto 361/2003, rimangono in vigore:

  • il decreto interministeriale (attività produttive e altri) 23.6.2005, sulle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro;
  • il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 agosto 2007, sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico.
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