![carta di circolazione v3](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/carta-di-circolazione-v3.jpg)
Facciamo seguito alla nota n. 73 del 15 Febbraio u.s, in cui davamo notizia del d.m dell’8 Gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio u.s), che ha individuato le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso gli UMC.
Con nota del 28 Aprile scorso, la Divisione 3 della Direzione Generale per la motorizzazione del MIMS ha reso noto che, in attesa dell’implementazione della procedura informatica che permetterà agli Studi di consulenza automobilistica di procedere all’aggiornamento della carta di circolazione, al fine di uniformare e semplificare la gestione della fase transitoria, l’utilizzo del mezzo su strada sarà consentito sulla base della semplice ricevuta di presentazione dell’istanza di aggiornamento della carta di circolazione, presentata all’UMC competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito le modifiche.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la nota della Divisione 3 della Direzione Generale per la motorizzazione del MIMS, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.