
La Commissione europea, ha prorogato di sei mesi, ossia fino al 30 giugno 2024, la data di validità di quanto previsto nella sezione 2.1 - Aiuti di Importo limitato, e nella sezione 2.4 - Aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Provvedimento che ha permesso l'erogazione degli Aiuti di Stato calcolati con riferimento alla spesa per il gasolio di alcuni trimestri del 2022. La Commissione ha dato notizia della decisione con la Comunicazione C/2023/1188 del 21 novembre 2023 allegata.
In termini pratici, tale proroga semestrale permette agli Stati membri di mantenere i regimi di sostegno economico esistenti o attuarne di nuovi in caso di necessità. Le modifiche introdotte dalla Commissione non influiscono sulle restanti disposizioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione, che scadranno il 31 dicembre 2023.
In aggiunta, la Commissione europea ha deciso di aumentare il massimale della sezione 2.1 - Aiuti di importo limitato, da 2 milioni di euro per Azienda a 2,25 milioni di euro, al fine di migliorare la transizione ed accompagnare le imprese verso una conclusione più agevole del quadro temporaneo di crisi. Una scelta logica rispetto alll'estensione temporale del provvedimento e per evitare indesiderati tagli agli Aiuti.
Nel rammentare che tali Aiuti di Stato possono essere concessi nella forma di agevolazioni fiscali, sovvenzioni dirette, garanzie, prestiti, si specifica che dovranno essere concessi entro e non oltre il 30 giugno 2024.
Ulteriori informazioni ed approfondimenti saranno diffusi non appena disponibili.