![albo autotrasporto v3](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/albo-autotrasporto-v3.png)
Il mancato pagamento del contributo annuale all’Albo degli Autotrasportatori comporta la sospensione dell'impresa dall'Albo stesso e il conseguente divieto di continuare l'attività di trasporto per la durata della sospensione.
Ad affermarlo è l’Avvocatura generale dello Stato a cui il Comitato Centrale dell’Albo ha chiesto un parere in merito all’applicabilità degli art. 19 e 63 della Legge 298/1974 e relativi all’obbligo di corrispondere il contributo di iscrizione all’Albo da parte delle imprese iscritte e sull’applicabilità delle sanzioni in caso di inadempienza, a seguito dell’abrogazione del paragrafo 2, art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 da parte Regolamento (UE) 2020/1055.
La norma abrogata, infatti, prevedeva la possibilità, per gli Stati membri, di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell’esercizio della professione di trasportatore su strada, ed è quella che ha permesso al nostro Paese di prevedere fino all’Aprile del 2022 una disciplina ad hoc sull’accesso al mercato.
L’Avvocatura ha chiarito che trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada (come per lo stabilimento in uno Stato membro, l’onorabilità, la capacità finanziaria e l’idoneità professionale), la soppressione non ha influito sulle disposizioni della Legge 298/1974 è ha pertanto concluso che l’abrogazione “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”.