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Bandi e Circolari

Albo gestori ambientali. Applicazione dell’art. 183 del testo unico ambientale per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi ove divenuti urbani.

Circ. 500/2020

| Pubblicato in Circolari 2020
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Com’è noto, il recente decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 ha modificato la definizione di rifiuti urbani, introducendo nel novellato articolo 183 del testo unico ambientale (D. Lgv. 152/2006) anche i “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diversa dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati” negli allegati allo stesso testo unico.

A questi rifiuti si applica dal 1° gennaio 2021 la qualifica di rifiuti urbani ed ai fini del trasporto le imprese, che sino ad ora li trasportano come speciali non pericolosi, dovranno essere iscritte all’Albo gestori ambientali anche per la categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani), altrimenti si troverebbero nella impossibilità di proseguire nella loro attività di vezione.

Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la delibera del Comitato Nazionale, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.

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