A cura dell'Avv. Silvia Alibardi
Attenzione alle CQC scadute dopo il 9 settembre 2016.
Con un precedente articolo del 21 giugno 2016 avevamo messo in guardia le aziende di trasporto e gli autisti affinché si affrettassero a rinnovare le CQC che sarebbero scadute entro il 9 settembre.
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) del 14.8.2014 - Prot. n. 18061, infatti, aveva prorogato la scadenza della CQC per il trasporto di merci ottenuta per documentazione dal 9 settembre 2014 (data riportata sulla CQC) al 9 settembre 2016. Purtroppo in alcuni casi il nostro appello è rimasto inascoltato e in questi due mesi abbiamo riscontrato che molti conducenti non hanno ancora completato la formazione periodica necessaria e sono quindi passibili di una pesante sanzione.
Poiché non vi sono state ulteriori proroghe, la scadenza del 9.9.2016 va considerata come termine massimoentro il quale, coloro che non hanno frequentato un corso per il rinnovo, non possono più guidare i mezzi per i quali è prevista la C.Q.C. Solo al termine del corso, infatti, si ottiene il certificato per presentare l’istanza di rinnovo alla Motorizzazione Civile, che permette di guidare i tre mesi successivi, sino all’arrivo del nuovo documento.
Infatti, con la circolare del M.I.T. n. 19604 del 9.9.2016, al fine di evitare i disagi provocati dalla mole di lavoro presso le Motorizzazioni, è stato stabilito che chi non avesse avuto al 9.9.2014 la CQC aggiornata, ma avesse terminato il corso e presentato alla Motorizzazione Civile la richiesta di rinnovo della CQC, avrebbe potuto circolare nel territorio italiano per ulteriori 3 mesi in attesa dell’ottenimento del documento rinnovato.
Chi ancora non ha la CQC aggiornata ma ha frequentato e terminato il corso di rinnovo, può circolare in Italia (e solo in Italia) con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dalla Motorizzazione. Questo vuol dire che NON è sufficiente il possesso dell'attestato di frequenza al corso ma bisogna dimostrare anche che è stato richiesto alla Motorizzazione il documento aggiornato.
Va considerato, inoltre, che la CQC scaduta il 9.9.2016 rimane rinnovabile per i due anni successivi alla scadenza, a condizione che si completi il corso di 35 ore entro il 9.9.2018; sino al completamento del corso, tuttavia, l’autista non potrà condurre i mezzi che necessitano di tale documento. Dopo il 9.9.2018 la CQC si considererà definitivamente scaduta e per riottenerla sarà necessario sostenere un esame di revisione.
Si ricorda, infine, che per il combinato disposto degli artt. 126 comma 11 e 216 comma 6 del Codice della Strada, a carico dei conducenti professionali che guidano con la CQC scaduta sussistono le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.988,00 a 7.953,00, oltre alle sanzioni accessorie del ritiro della patente e della CQC, oltre al fermo amministrativo del veicolo che si sta conducendo per tre mesi. Se invece la CQC scaduta è di un autotrasportatore non professionale, la sanzione va da euro 155,00 a euro 624,00, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente e della CQC.