Oggi, 1 febbraio 2018, entra in vigore il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dell’Economia e della Finanze e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata". Il Decreto disciplina la procedura di notifica dei verbali di contestazione per le violazioni redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada.
Poiché dotarsi di una p.e.c. (posta elettronica certificata) è diventato un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012, da oggi ogni impresa di trasporto dovrà porre un’attenzione particolare alla propria casella p.e.c. visto che la notificazione dei verbali di contestazione può avvenire attraverso questo strumento.
I termini che la polizia deve rispettare sono i medesimi della notifica tramite posta ordinaria (90 giorni da quando l’accertatore ha verificato la violazione). La notifica può avvenire via p.e.c. quando chi è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito abbia fornito un valido indirizzo PEC, oppure quando il proprietario del veicolo (che è sempre responsabile in solido con il conducente trasgressore), o un altro dei soggetti previsti dall’art. 196 C.d.S. abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, come avviene, appunto, per le aziende di trasporto. Da oggi dunque, le forze di polizia potranno ricercare gli indirizzi p.e.c. delle aziende di trasporto nei pubblici elenchi per le notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso.
A esempio uno degli archivi più utilizzati è l’INIPEC (https://www.inipec.gov.it/cerca-pec). In questo archivio è possibile ottenere l’indirizzo p.e.c. di ogni professionista o azienda italiana semplicemente inserendo il codice fiscale o il numero di Partita Iva.
Attenzione: per l’autorità il verbale sarà considerato spedito al momento della generazione della ricevuta di accettazione (questo ai fini del rispetto del termine di 90 giorni per la notifica di cui si è detto sopra); per l’azienda di trasporto il verbale si considera “notificato” nel momento in cui viene generata la ricevuta di “avvenuta consegna”, a prescindere dal fatto che la p.e.c. sia stata letta o meno. Pertanto, ai fini del conteggio dei giorni per il pagamento in misura minima (5 giorni dalla notifica), il pagamento in misura ridotta (60 giorni dalla notifica) o per eventuali impugnazioni del verbale (30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace e 60 giorni pe il ricorso al prefetto) si dovrà avere sempre come riferimento il momento della ricezione della p.e.c. e non il momento in cui la posta elettronica viene aperta e letta.
E’ evidente che sarà molto più agevole per la Pubblica Amministrazione riuscire a notificare i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni al Codice della Strada.
Per questo è importante che l’azienda non deleghi a terzi la gestione della propria p.e.c., ma la verifichi quotidianamente; è altrettanto importante che la casella p.e.c. sia mantenuta efficiente. Come detto, infatti, la ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato a prescindere dall’apertura della mail da parte del destinatario. Riconoscere queste nuove p.e.c. è piuttosto agevole, perché nell’oggetto della mail leggerete: “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” E’ importante che le aziende si muniscano anche di un programma che legge i documenti firmati digitalmente; senza entrare in dettagli tecnici, è molto probabile che alcuni documenti contenuti nelle p.e.c. che arriveranno siano dotati di firma digitale (ad esempio la relata di notifica, o le attestazioni di conformità di verbali cartacei, fino anche al verbale di contestazione, se l’originale è su supporto informatico). I file che contengono questi documenti sono particolari e non possono esse letti con i consueti programmi di lettura del formato .pdf, .doc, .rtf, etc.
Rischiate quindi di trovarvi nella situazione di non riuscire a leggere gli allegati della p.e.c. che vi arriverà.
Esistono diverse soluzioni e programmi anche gratuiti che risolvono il problema; io vi segnalo alcune soluzioni “open” e gratuite senza alcuna pretesa di esaustività: il sito Postecert (https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0) e il sito del notariato (http://vol.ca.notariato.it) forniscono un servizio on line gratuito di verifica e scarico del file firmato digitalmente. Segnalo anche il software Dike di Infocert (esiste sia una versione gratuita, che una a pagamento) che opera in tutte le piattaforme (Windows, Mac e Linux). **** Articolo a cura dell’Avv. Federico Gallo di FIAP, esperto in materia di trasporto, circolazione stradale, Cronotachigrafo e Tempi di Guida Pausa e Riposo. Per scaricare l'articolo, accedere all’Area Riservata del sito, inserendo le credenziali.