Com’è noto, l’art. 37, comma 6, lett b) del Decreto Legge 201/2011 (convertito con Legge n. 214/2011), ha previsto un contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, a carico dei “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”, con un esenzione (in vigore quest’anno) per gli importi non superiori a 6.000 € (vedi la nota Prot. 119 del 23 Aprile u.s).
Autorità di regolazione dei Trasporti. Sospensione delle richieste di contributo decisa dal Tar Piemonte. Circ.304.2015
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Circolari 2015