![FIAP Autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga ai divieti di circolazione v2. Applicazione dellimposta di bollo.](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/9d1435b569/FIAP-Autorizzazioni-prefettizie-alla-circolazione-in-deroga-ai-divieti-di-circolazione-v2.-Applicazione-dellimposta-di-bollo.-.jpg)
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello, ha effettuato alcune precisazioni sul pagamento dell’imposta di bollo per le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti.
L’Agenzia è stata chiamata in causa dopo che una Prefettura, contrariamente alla prassi seguita in altri Uffici territoriali, a fronte della richiesta dell’impresa di autotrasporto di inserire una serie di targhe in un’unica autorizzazione alla circolazione (con pagamento, quindi, di un solo bollo), l’ha respinta pretendendo, invece, di emettere un’autorizzazione per ciascuna targa indicata nell’istanza, con annesso pagamento del bollo per ognuna di esse.
Dopo una ricostruzione delle norme che si rendono applicabili - non ultimo l’art.11, comma 3 del d.m 525 del 4.12.2018 sui divieti per l’anno corrente, nel quale viene stabilito che “se sussistono le condizioni per la deroga, (la Prefettura) rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale…sarà indicato: (…) la targa del veicolo o le targhe dei veicoli autorizzati alla circolazione” - , l’Agenzia è giunta alle seguenti conclusioni:
- Il provvedimento del Prefetto può autorizzare la circolazione in deroga di più veicoli se,anche a giudizio di questo organismo, essi siano “necessari per la medesima esigenza di trasporto” (come richiesto dall’art.10, comma 2 del citato d.m). In tal caso l’imposta di bollo verrà assolta una sola volta, realizzandosi la fattispecie dell’atto redatto in un unico contesto prevista dallart.13 del D.P.R 642/1972;
- Quando vengano richieste più copie autenticate dell’autorizzazione, per ognuna occorre procedere al pagamento del bollo di € 16 (vedi l’art. 1 del D.P.R 642/1972 ed annessa tariffa), trattandosi di “Atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.”
L’Agenzia ha invece evitato di pronunciarsi sulla liceità, o meno, del comportamento dell’istante che, anziché chiedere alla Prefettura il rilascio delle copie autentiche dell’autorizzazione, provvede ad autocertificarne l’avvenuto rilascio ai sensi del DPR 445/2000; si tratta, infatti, di norme che esulano dal campo tributario di competenza dell’Agenzia.
La Risposta dell'Agenzia delle Entrata n.459 è disponibile in allegato.