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Autotrasporto - È ora di rispettare gli impegni - La FIAP pronta a sostenere le segnalazioni di chi non rispetta i tempi di pagamento

| Pubblicato in News
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In questo periodo difficile per tutti, da molte parti è giunto un plauso alle aziende di trasporti e ai loro dipendenti per l’abnegazione e la dedizione al lavoro, che hanno garantito l’approvvigionamento di cibo e medicinali, nonostante gli evidenti rischi per la salute. Si tratta certamente di riconoscimenti che fanno piacere, ma alle attestazioni di merito devono anche seguire comportamenti e fatti coerenti.

La FIAP ha ricevuto diverse segnalazioni da parte degli Associati circa il fatto che alcuni committenti avrebbero preannunciato ritardi nei pagamenti per servizi di trasporto già svolti. Viaggi, evidentemente, già effettuati ai quali hanno fatto seguito le relative consegne, che hanno realizzato il loro risultato finale. Non è, quindi, plausibile che eventuali difficoltà economiche vengano imputate alla situazione critica attuale e riversate su chi ha contribuito in modo determinante alla tenuta del sistema.

Per questa ragione, con l’ausilio informativo dei propri consulenti legali, la FIAP desidera ricordare quali siano le regole attualmente vigenti in materia di pagamenti riferiti all’Autotrasporto di cose per conto terzi:

a)Tempi di pagamento: art. 83 Bis comma 12 D.L. 112/08: “il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale” a meno che non vi sia un accordo di settore.

La norma è chiara e inderogabile: a meno che non vi siano “accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti”, i tempi massimi di pagamento delle fatture per i viaggi eseguiti dal vettore non possono superare i 60 giorni. Ogni altra pattuizione inserita nel contratto di trasporto può tranquillamente essere impugnata, in quanto contraria a norme dispositive di legge.

b)Interessi moratori: art. 83 Bis comma 13 D.L. 112/08: “In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”. Attualmente l’interesse di mora è a circa l’8%. Inoltre, è previsto anche il dovere di rimborso delle spese di recupero.

Si evidenzia che eventuali clausole contrattuali che prevedano la rinuncia agli interessi di mora da parte del vettore, in caso di ritardato pagamento da parte del committente oltre i termini di legge sono nulle ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 231/2002 comma 1: “Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore”. Il successivo comma 3 precisa che “Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria”.

c)Sanzioni per pagamenti oltre i 90 giorni: art. 83 Bis commi 13 - 15 L. 112/08: “Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori”, al committente debitore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro”.

Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Su quest’ultimo punto la Fiap si impegna sostenere qualsiasi segnalazione alla Guardia di Finanza per le violazioni della normativa sui tempi di pagamento di cui dovesse ricevere notizia, allo scopo di garantire la legalità, e la dignità ad un settore che è, ed è sempre stato strategico per l’economia del nostro Paese e che ora, in questi momenti, lo è ancor di più.

“Le angherie non sono ammesse – dichiara Alessandro Peron, Direttore FIAP. In questo particolare momento, responsabilità e solidarietà devono prevalere. Il Trasporto ancora una volta sta facendo concretamente la propria parte con serietà e dedizione. Le Imprese si aspettano la medesima serietà da parte di chi ora deve onorare economicamente i servizi ricevuti.”

#rispettiAMOiltrasporto

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