Il Decreto Legislativo n. 245 del 23.12.2010, in attuazione delle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ha adottato un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base della frequenza e della gravità delle infrazioni commesse in violazione del Reg. CE 561/06 e del Reg. Cee 3821/85 oggi sostituito dal Reg. UE 165/2014. Con il successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2011, sono stati determinati i criteri e le procedure per l'adozione di tale sistema: le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall'allegato III del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
Nel dettaglio, accade che ogni volta che gli organi di polizia stradale rilevino su strada una delle infrazioni contenute nell’elenco, queste le registrino e le comunichino per via telematica, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione al “Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
La contestazione si intende definita in tre casi:
a) pagamento della sanzione;
b) definizione del procedimento di opposizione con sentenza passata in giudicato;
c) decorrenza di 60 giorni dal giorno della contestazione o della notifica senza che ci sia stato pagamento o impugnazione del verbale. Ad ogni infrazione, in base alla gravità, l’art. 6 attribuisce un punteggio secondo il seguente schema:
Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che nell’anno solare superano il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato e il loro indicatore di rischio ha validità annuale.
L'Ufficio di coordinamento comunica l'elenco delle imprese a rischio elevato alla competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dispone l'accesso ispettivo presso la sede delle imprese ed i controlli di propria competenza nell'anno di validità dell'indicatore di rischio.
L'Ufficio di coordinamento, inoltre, può segnalare alle autorità competenti le imprese che presentano eventuali situazioni di particolare gravità, affinché vengano svolti ulteriori e più approfonditi accertamenti. Tutto questo significa che le imprese che superano la soglia dei 100 punti nell’anno solare, avranno la certezza di subire una visita ispettiva, entro la fine dell’anno successivo, sull’attività di guida dei propri autisti, il cui controllo, come noto può retrocedere sino ad un anno di attività.
Si vuole coinvolgere, in questo procedimento, tutta la flotta aziendale e gli autisti nel loro complesso.
Anche una o due violazioni prese nel corso dell’anno da più autisti, qualora si tratti di infrazioni molto gravi, possono portare al superamento della soglia dei 100 punti. Sulla base dello schema sopra riportato, infatti, per un’azienda con tre mezzi sono sufficienti solo due infrazioni molto gravi per giungere ai famigerati 100 punti e un’altra infrazione, anche minore, per superarla, il che equivale ad una sola violazione all’anno per ciascun autista.
Qualcuno potrebbe pensare che le imprese straniere siano avvantaggiate: così non è per almeno due ragioni: la prima è la constatazione che la normativa di cui si parla in questo articolo proviene da un impulso di rango europeo, ragion per cui si trovano norme simili anche negli ordinamenti stranieri; la secondo riguarda il fatto che la direttiva e la legislazione nazionale prevede già un sistema di comunicazione tra le forze di polizia dei diversi stati, che, se per ora non funziona ancora perfettamente, permetterà in futuro di accomunare gli effetti dei controlli su strada a prescindere dallo stato nel quale verranno eseguiti.
Ancora una volta, la normativa che, a poco a poco sta trovando applicazione dopo anni di “rodaggio”, renderà sempre più sconveniente violare i limiti imposti ai periodi massimi di guida e minimi di riposo.
Articolo a cura dell Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.).