Codice della strada. Chiarimenti. Circ. 179.2015
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Circolari 2015
Com’è noto, il comma 3 ter, art. 219 del c.d.s prescrive che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di accertamento del reato”. Nonostante già lo scorso anno, il Ministero dei Trasporti (d’intesa con gli Interni) avesse chiarito che il triennio di cui sopra decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza penale di accertamento del reato, sono stati presentati numerosi ricorsi in cui si sostiene che esso scatterebbe dalla data di commissione del fatto e che, addirittura, includerebbe anche il periodo in cui la patente è rimasta sospesa in via cautelativa, in attesa del procedimento penale.