Chiedi a FIAP
phone icon
Aderisci a FIAP
signUp icon
Iscriviti alla Newsletter
newsletter icon
News

Codice della Strada - Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia

Circolare contenente chiarimenti operativi del Ministero dell’Interno

| Pubblicato in News
Codice della Strada Circolazione in Italia di veicoli immatricolati allestero e condotti da residenti in Italia

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Polizia stradale –con una propria circolare datata 31 maggio 2021,  ha fornito chiarimenti operativi sul divieto di circolazione in Italia di veicoli con targa estera condotti da soggetti residenti nel nostro Paese da più di 60 giorni. Un divieto che venne introdotto nel 2018, all’interno dell’art. 93 del Codice della Strada, tramite il Decreto “Sicurezza” – D.L. 113/2018 convertito in legge 132/2018 (vedere collegamenti alle Circolari FIAP sotto riportati).

Nello specifico, i chiarimenti hanno interessato le eccezioni al predetto divieto previste dal comma 1 ter dell’art. 93 del Codice, per i veicoli:

  • acquisiti in leasing o in locazione senza conducente da imprese stabilite nella U.E o nello S.E.E e prive, nel nostro Paese, di una sede secondaria o effettiva;
  • concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in altro Stato U.E o S.E.E, priva in Italia di sede secondaria o effettiva.

 

In entrambi i casi, il conducente deve avere sul mezzo un documento sottoscritto dall’intestatario e avente “data certa” da cui risultino il titolo e la disponibilità del veicolo, in assenza del quale detta disponibilità si considera in capo al conducente.

I chiarimenti hanno interessato una serie di casistiche per le quali si sono riscontrate le maggiori incertezze sul territorio:

  • Impresa con sede secondaria o altra sede effettiva in Italia
  • Veicolo intestato ad impresa facente parte di un gruppo aziendale
  • Veicolo concesso in leasing o locazione senza conducente, per il quale non risulti dal documento di circolazione l’immatricolazione specifica per tale uso
  • Veicolo trasferito in Italia da imprese estere a collaudatori e giornalisti per ragioni di prova e illustrazione.
  • Vecoli con targa prova rilasciata da uno Stato estero

 

Relativamente alla lettera a) la nota, dopo aver precisato i concetti di sede secondaria - soggetta a iscrizione presso il registro delle imprese - di sede effettiva - intesa come luogo di effettivo svolgimento dell’attività amministrativa e direzionale dell’ente, che prescinde dalla registrazione - e di unità locale  - intesa come luogo operativo o amministrativo riconducibile alla sede effettiva e soggetta a comunicazione di apertura alla Camera di commercio tramite denuncia al REA - afferma che durante i controlli su strada, gli operatori di Polizia devono accertare lo Stato di stabilimento tramite il documento sottoscritto dall’intestatario del mezzo ed avente “data certa”, che il conducente deve portare sul mezzo per esibirlo in caso di controllo su strada;

In presenza di elementi che facciano supporre la presenza in Italia di una o più sedi secondarie o unità locali, costituite dall’impresa estera intestataria del mezzo, la Polizia potrà consultare il registro delle imprese tramite il collegamento a Infocamere presente in SDI, mentre il conducente non ha nessun obbligo di esibire la documentazione comprovante questo requisito.

In mancanza di riscontri, la circolazione del mezzo dovrà ritenersi legittima. Tuttavia, l’organo accertatore potrà in ogni caso valutare l’opportunità di avviare un’indagine di più ampio respiro (eventualmente coinvolgendo altre Forze di Polizia con competenze specifiche nel settore tributario e commerciale), volta a provare l’effettivo esercizio di attività tipiche dell’impresa riconducibili a quelle proprie della sede principale estera.

Sull’ipotesi della lettera b), deve ritenersi legittima la circolazione in Italia del veicolo intestato ad altra impresa dello stesso gruppo aziendale con sede in un Paese U.E o SEE.

La lettera c), si riferisce ai veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente a favore di soggetti residenti in Italia, quando dalla carta di circolazione non risulti l’immatricolazione specifica per questo uso. In particolare, viene analizzato il caso dei veicoli immatricolati in Germania, dove la carta di circolazione tedesca non riporta la società di noleggio ma solo il locatario.

Nel caso della lettera d), si ritiene possibile far riferimento alla deroga del comma 1 ter, art. 93 del Codice - quindi, al documento sottoscritto dall’intestatario del mezzo, con data certa - evitando così qualsiasi sanzione in caso di circolazione di veicolo straniero condotto da un collaboratore, da un collaudatore o giornalista residente in Italia.

Infine, per i veicoli con targa prova rilasciata da uno Stato estero – lettera e), la circolazione in Italia è vietata tranne che per quegli Stati che hanno sottoscritto degli accordi bilaterali con l’Italia  - Austria, Germania e San Marino - che permettono – a condizione di reciprocità – l’utilizzo in Italia di targa prova rilasciata da uno di questi Paesi anche su mezzi ivi immatricolati.

download icon Articolo 93 CDS Chiarimenti operativi
326 KB Download
customer care icon
Chiedi a FIAP

Contattaci per informazioni, chiarimenti e supporto!

fiap icon
Iscriviti a Fiap

Entra far parte della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali

info icon
Informazioni

Contattaci in modo semplice e veloce!