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Codice della strada – Le modifiche apportate dai recenti provvedimenti

La circolare esplicativa a cura del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno

| Pubblicato in News
Codice della Strada 001

Con una nota datata 28 dicembre 2021 - Prot. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 - documento integrale allegato - il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha evidenziato la portata delle disposizioni di modifica al codice della strada apportate dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (di conversione del DL 121/2021). Nel rimandare ad una lettura puntuale della nota diffusa, che contiene indicazioni relative a:

  • la circolazione stradale - gli articoli modificati del codice della strada sono riportati con le innovazioni in neretto e con un chiaro commento in cornice sottostante (allegato 1 alla nota);
  • la disciplina della targa prova (allegato 3 alla nota);
  • la qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali, ossia la CQC (allegati 4 e 5 alla nota);
  • i servizi automobilistici passeggeri interregionali di competenza statale (allegato 6 alla nota);

 

per quanto concerne il nostro settore di nostro interesse, si richiama l'attenzione sui seguenti ai seguenti articoli:

  • Art. 10 sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, che non solo illustra la modifica introdotta dalla legge 156/21, ma quella successiva del Decreto Legge 146/2021 convertito con la legge 17 dicembre 2021, n. 215 (rif.to pagine 3- 6 dell’allegato 1);
  • Art. 61 Sagoma limite, relativa alla lunghezza massima degli autoarticolati a 18,75 metri ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare (rif.to pagine 10-11, allegato 1);
  • Art. 80 Revisioni, sulla revisione presso officine private non solo di autocarri e trattori di massa superiore a 3,5 ton., ma anche dei loro rimorchi e semirimorchi (vedere pag. 12, allegato 1).

Relativamente ai tre articoli di interesse, sopra elencati, si specifica che:

Art. 10 sulle modifiche in tema di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, frutto sia della citata legge 156/2021, che delle successive modifiche apportate dalla legge 215 - di conversione del D.L. 146 “Fisco e Lavoro” – rif.to pagine 3- 6 dell’Allegato 1. L’argomento è già stato affrontato dalla scrivente con Circolare FIAP Prot. 378/2021 del 21 dicembre 2021, alla quale si rimanda per gli approfondimenti. Si vuole, ora, evidenziare il chiarimento fornito sul rilascio delle autorizzazioni fino a 108 ton. Infatti, le nuove disposizioni introdotte dall’art.7 bis del citato D.L. "Fisco e Lavoro":
Da un lato, al comma 2, fanno salve le autorizzazioni in corso di validità per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate, rilasciate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, prevedendo che per le stesse trovano applicazione le disposizioni vigenti al 9 novembre 2021. Tuttavia, tali autorizzazioni fino a 108 ton si devono considerare valide al massimo fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà recepire le linee guida per il futuro rilascio delle medesime autorizzazioni e comunque non oltre il 30 aprile 2022;
Dall’altro, al comma, si prevede che le autorizzazioni rilasciate dopo la data di entrata in vigore delle nuove norme, possono riferirsi esclusivamente ai veicoli o trasporti eccezionali con limiti di massa massimi di 86 tonnellate.
Dal combinato disposto di queste due disposizioni, il Ministero deduce che “le autorizzazioni per i trasporti eccezionali per massa fino a 108 tonnellate non potranno più essere rilasciate fino all’emanazione del decreto ministeriale suindicato, che disciplinerà le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni stesse.”

Art. 61 Sagoma limite, relativa alla lunghezza massima degli autoarticolati a 18,75 metri ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare (rif.to pagine 10-11, allegato 1). Anche questa novità ha fatto molto discutere, anche in virtù di una formulazione della norma non troppo chiara. Di seguito, riportiamo il passaggio del chiarimento fornito dal Ministero: “La lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è portata da 16,50 metri a 18,75. In funzione di tale nuovo limite e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari da emanare, potranno essere immatricolati per la circolazione in ambito nazionale, autoarticolati ed autosnodati che raggiungono le dimensioni indicate.
La modifica ha effetto, tuttavia, anche sulle norme riguardanti la corretta sistemazione del carico sui veicoli di cui all’art. 164 e quelle relative ai trasporti eccezionali di cui all’art. 10. Infatti, poiché la modifica della lunghezza massima fa riferimento ad un limite di categoria, gli autoarticolati e gli autosnodati attualmente in circolazione potranno beneficiare di tale previsione ed avere la possibilità di far sporgere longitudinalmente nella parte posteriore oggetti indivisibili, per 3/10 della lunghezza del veicolo, fino al raggiungimento del nuovo limite massimo di lunghezza fissato a m. 18,75, senza essere considerati trasporti eccezionali. In sostanza, un autoarticolato, già immatricolato, lungo 16,50 metri, potrà avere una sporgenza posteriore dovuta al carico indivisibile fino al raggiungimento della nuova lunghezza massima di categoria di m 18, 75 e, quindi, al massimo per 2, 25 metri.
In considerazione di tale nuovo assetto normativo, le autorizzazioni al trasporto eccezionale già rilasciate per autoarticolati con oggetti sporgenti posteriormente entro i limiti sopraindicati e le relative prescrizioni specifiche di circolazione sono da ritenersi NON più efficaci”

Art. 80 Revisioni, sulla possibilità di far revisionare presso officine private autorizzate non solo di autocarri e trattori di massa superiore a 3,5 ton., ma anche dei loro rimorchi e semirimorchi (pag. 12, allegato 1). Il chiarimento, in realtà, non aggiunge nulla a quanto già si sapeva e, a questo proposito, ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 Novembre c.a. è stato pubblicato il decreto ministeriale (MIMS) del 15 Novembre 2021, n. 446 intitolato “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”, che completa la procedura prevista dai commi 8 e 9, art. 80 CdS per l’affidamento ai centri privati delle operazioni di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 ton. (vedere circolare FIAP Prot. 352/2021 del 24 novembre 2021).

download icon Circolare Ministero Interno 28 dicembre 2021 su Modifiche norme CDS 1
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