Com’è noto, nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva, il decreto legge 50/2017 (cd manovrina fiscale, in corso di conversione in Legge al Senato), ha introdotto l’obbligo di avvalersi in via esclusiva dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensare nel modello F24, a prescindere dagli importi, i crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. A seguito di tale modifica, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 68/E del 9 Giugno 2017 dove, all’interno dell’Allegato 2, sono stati evidenziati i codici tributo di quei crediti di imposta che, per effetto di tale novità, possono utilizzarsi in compensazione solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni consultare la Circolare e il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate disponibili in allegato per gli utenti registrati.
Compensazione nel modello F24 di alcuni crediti di imposta. Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Risoluzione dell'Agenzia. Circ. 143/2017
| Pubblicato in
Circolari 2017