L’art. 37 del Reg. UE 165/2014 spiega come comportarsi in caso di malfunzionamento del tachigrafo. La regola generale prevede che il mezzo con tachigrafo malfunzionante non possa circolare fino a quando lo strumento non venga riparato e che la riparazione debba avvenire “non appena le circostanze lo consentano”. Ciò significa che se, ad esempio, l’autista nel corso dei controlli preliminari prima della partenza si accorge che il tachigrafo non funziona, non può utilizzare il mezzo con tachigrafo non funzionante. Unica eccezione a tale regola è prevista nel caso in cui l’autista si trovi già in viaggio, quindi fuori dalla sede dell’azienda: in tal caso è consentito proseguire il viaggio con il tachigrafo non funzionante, sino al rientro in azienda, segnando la propria attività a mano, secondo precise modalità. Naturalmente faranno fede i documenti di viaggio ed eventualmente (ma non è obbligatorio, perché non previsto dalla normativa), una dichiarazione sottoscritta dal conducente che spieghi il momento preciso in cui il tachigrafo ha smesso di funzionare. Tuttavia, “se il ritorno alla sede dell'impresa di trasporto può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso”. Nel corso del viaggio per fare rientro in sede, il conducente dovrà riportare a mano i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo. Tutto ciò potrà avvenire in due modi diversi: 1) sul foglio o sui fogli di registrazione (il c.d. disco): sul retro vi è uno spazio apposito per la segnatura delle diverse attività svolte dall’autista; oppure 2) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme con la carta del conducente; per quest’ultimo caso l’ideale può essere il retro dello scontrino di stampa del tachigrafo digitale che è già munito dello schema per l’indicazione dei periodi di guida, delle pause e dei riposi, esattamente come sul retro dei c.d. dischi. A quest’ultimo proposito appare quanto mai utile che ciascun autista conosca bene la procedura per l’inserimento a mano dei propri dati, che, normalmente, viene spiegata nei corsi di aggiornamento periodico. Articolo a cura dell’Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.), con il presente articolo.
Angolo Legale
Come comportarsi se il tachigrafo non funziona.
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