![cronotachigrafo v3](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/cronotachigrafo-v3.jpg)
Con circolare del 14 Ottobre u.s, il Servizio Polizia Stradale dell’omonima Direzione Centrale del Ministero dell’Interno ha emanato dei chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità (art.142 cds) tramite le registrazioni del cronotachigrafo, alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia emessa lo scorso 9 Settembre (vedere nota FIAP del 21 Settembre u.s).
Tale Sentenza, come si ricorderà, ha affermato il principio per il quale le infrazioni in materia di cronotachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.
La circolare prende atto di quanto sopra e, di conseguenza, indica agli organi di Polizia che “la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 cds, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano”.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la circolare ministeriale, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.