![FIAP Agenzia Entrate v13](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/FIAP-Agenzia-Entrate_-v13.jpeg)
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 176/2021, ha chiarito che non sussistano particolari motivi ostativi alla possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento (di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato, corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all'azienda.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la risposta n. 176/202 dell'Agenzia delle Entrate, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.