Con Sentenza pubblicata lo scorso 2 maggio a seguito di un ricorso proposto dalla FAI, il TAR Piemonte ha annullato la lettera i), art.1, della deliberazione n.145/2017 dell’Autorità di regolazione dei trasporti, che assoggettava al pagamento del contributo al funzionamento di questo organismo, i “servizi di trasporto merci su strada, connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”; servizi che il successivo comma 2 della delibera individuava in via presuntiva, in quelli svolti da “..imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2017, nella propria disponibilità almeno 10 veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi”. Per maggiori informazioni consultare la circolare e il testo della sentenza del TAR del Piemonte, disponibili in allegato per gli utenti registrati.
Contributo al funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, richiesto alle imprese di autotrasporto merci. Accoglimento ricorso della FAI. Circ. 104/2018
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Circolari 2018