Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto contenente le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che esonera le imprese dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022.
Articolo 16 - Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l’esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b) , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34 -ter , comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Il testo completo del Decreto Legge è allegato alla notizia sulla Vertenza Autotrasporto pubblicata in data odierna (collegamento sotto riportato).