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Conversione in legge del d.l 7 gennaio 2022, n.1

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Conversione in legge del d.l 7 gennaio 2022 n.1

Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2022 – ed è entrata in vigore il giorno successivo – la legge 4 marzo 2022, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 con il quale sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”. 

Nel corso dell’iter parlamentare sono confluite nel provvedimento, senza subire modifiche sostanziali, le disposizioni del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 (vedere la nota del 7 febbraio u.s) – del quale è stata contestualmente disposta l’abrogazione, con salvezza degli effetti – recante misure in materia di durata delle certificazioni verdi Covid-19 e per la gestione dei casi di positività all’infezione di SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Nel rinviare alla nota FIAP Prot. 10/2022 del 10 gennaio u.s per i contenuti iniziali del decreto, si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle modifiche intervenute in sede di conversione.

1.Verifica delle certificazioni vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro (art. 1, comma 1, capoverso art. 4-quinquies)

La disposizione, che introduce l’articolo 4-quinquies nel D.L. n. 44/2021, è stata integrata in sede di conversione, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di delegare soggetti terzi per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione dei lavoratori ultracinquantenni.

2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 di avvenuta guarigione da COVID-19 (art. 2-bis)

La disposizione costituisce la trasposizione  nel provvedimento dell’art. 1 del D.L. n. 5/2022, con il quale – modificando l’art. 9 del D.L. n. 52/2021, è stato  soppresso il limite temporale di validità di 6 mesi del certificato verde COVID per i casi in cui esso sia generato in relazione all’assunzione della dose di richiamo del vaccino (successiva al completamento del ciclo primario) o in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo.

Di conseguenza, per gli altri certificati, ottenuti a seguito di guarigione o completamento del ciclo vaccinale primario è confermata la validità di 6 mesi.

3. Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza (art. 2-ter)

L’articolo 2-ter – inserito in sede di conversione – riproduce l’articolo 2 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, avente ad oggetto l’estensione  del regime di autosorveglianza  (oltre ai casi in cui il contatto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione da un’infezione al medesimo COVID-19), anche ai casi in cui il predetto contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un individuo guarito dal COVID19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia.

4.Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 2-quater)

La disposizione riproduce l’articolo 3 del D.L n.5/2022.

La norma, si ricorda, consente l’applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia.

In particolare, il comma 9-bis prevede che i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie straniere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, qualora  siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno comunque accedere ai servizi e alle attività per i quali, sul territorio nazionale, sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

Il comma 9-ter prevede l’obbligo per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”, di verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate in caso di accesso di stranieri. Si ricorda che le verifiche vanno effettuate esclusivamente con l’app Verifica C19 (cfr. DPCM 17 giugno 2021, art. 13).

Anche per le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi.

5.Rientro del lavoratore precedentemente sprovvisto di certificazione verde (art. 3, comma 1, lettera c)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, modifica il comma 7 dell’articolo 9-sepies del D.L. n. 52/2021. Tale modifica consente il rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore – precedentemente sprovvisto del cd. green pass – che entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.  Più nel dettaglio, l’articolo 9-septies, al comma 7, prevede che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore sprovvisto di certificazione verde, il datore di lavoro può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Riguardo ai soggetti ultracinquantenni, tenuti ad esibire il cd. Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro, il suddetto termine per il rinnovo dei contratti di sostituzione viene ricondotto alla fine della vigenza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del D.L. n. 44/2021, ad oggi fissata al 15 giugno 2022. Con la suddetta modifica normativa, pertanto, il legislatore ha chiarito che, qualora il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto per sostituire il lavoratore sospeso, quest’ultimo dovrà attendere la scadenza naturale del contratto di sostituzione prima del rientro al lavoro, seppur in possesso di certificazione verde.

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