![Conversione in legge del d.l sul green pass rafforzato](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Conversione-in-legge-del-d.l-sul-green-pass-rafforzato.jpg)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022 è stata pubblicata la legge 21 gennaio 2022, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
A partire dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale, per i soggetti e categorie per le quali è stato previsto, include anche la somministrazione della successiva dose di richiamo(dose booster o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Integrazioni alla disciplina sulla Certificazioni Verde:
le Certificazioni attestano oltre all’avvenuta guarigione e all’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare anche le seguenti situazioni:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose);
- l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose).
Qual è la durata della validità delle Certificazioni Verdi?
- Certificazione per avvenuta vaccinazione: 9 mesi, dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- Certificazione per somministrazione della dose di richiamo (booster, terza dose): 9 mesi, dalla somministrazione stessa;
Va detto comunque che la durata della validità delle certificazioni sopra richiamate è stata ulteriormente ridotta da nove a sei mesi, con il decreto 24 dicembre 2021, n.221, a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Come cambiano le regole sui mezzi di trasporto?
Viene confermata l’esclusione dell’obbligo di Certificazione Verde per l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- mezzi adibiti a trasporto pubblico locale e regionale, compresi autobus a noleggio con conducente, quando impiegati in servizi aggiuntivi a questi ultimi; i controlli da parte dei vettori relativamente ai mezzi di trasporto pubblico e regionale, possono essere effettuati a campione;
- navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;
- treni adibiti a servizi interregionali.
Inoltre, sono escluse dall'obbligo di Certificazione Verde anche:
- le persone di età inferiore a 12 anni e per quelle esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.
Si evidenzia che con il decreto legge 30 dicembre 2021, n.229 – attualmente in corso di conversione – il citato articolo 9-quater è stato ulteriormente modificato, prevedendo l’obbligo di green pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Proroga dell’obbligo di sorveglianza radiometrica (art. 9)
È stata ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2022 – in luogo del 31 dicembre 2021 – la disciplina transitoria in materia di sorveglianza radiometrica obbligatoria sui prodotti semilavorati e metallici, da applicarsi nelle more dell’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 72, comma 3, del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 11, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Milleproroghe) – attualmente in corso di conversione – dispone che il suddetto termine di operatività della disciplina transitoria sia prorogato di ulteriori 60 giorni.