![Senato 001 small 1080](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Senato-001-small-1080.jpg)
Il Senato, nella giornata di giovedì 21 aprile, ha definitivamente convertito in legge il D.L. 17 del 1 marzo 2022 che, all’art. 6, contiene interventi in favore dell’autotrasporto.
In particolare, nella conversione in legge del D.D.L. 2588, è stata modificata la norma sul credito di imposta del 15% del costo di acquisto della componente AdBlue, che ora include – in aggiunta ai veicoli euro VI/D, anche i veicoli Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Confermati tutti gli altri interventi previsti in materia di:
- pedaggi autostradali (incremento di 20 mln € dell’autorizzazione di spesa per il 2022);
- deduzione forfettarie delle spese non documentate (aggiunti 5 mln € all’autorizzazione di spesa per il 2022);
- GNL (credito di imposta del 20% delle spese sostenute l’acquisto GNL comprovato da fattura).
Il testo dell'articolo 6 del provvedimento è allegato.
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Ulteriori specifiche e note sugli interventi a favore del settore
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, con l’articolo 6:
- si incrementa, di 20 milioni di euro per l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, prevista dall’art. 2, c. 3, D.L. n. 451/1998, L’autorizzazione è finalizzata, come evidenziato nella relazione tecnica, a consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali previste dalla disciplina europea;
- si incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 150 della Legge n. 190/2014. L’incremento è, in particolare, finalizzato ad aumentare la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 266/2005;
- si riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta, per il 2022, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché con mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. Il credito è pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell’IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34 legge n. 388/2000), non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (di cui rispettivamente agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR) ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- si istituisce un ulteriore credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Il beneficio è al 20% delle spese sostenute, al netto dell'IVA per l'acquisto di gas naturale (metano) liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il beneficio è riconosciuto, per il solo anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000), non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi(articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR) ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Fonte - Senato