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Coronavirus - Lavoratori fragili - Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro

La nota congiunta dei Ministeri della Salute e del Lavoro

| Pubblicato in News
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Con una circolare congiunta, emanata lo scorso 4 settembre 2020, i Ministeri della Salute e dei Lavoro hanno fornito indicazioni relativamente alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da Coronavirus, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

 

Attenzione specifica viene dedicata ai lavoratori con più di 55 anni che, nella fase più acuta di diffusione del virus, erano stati indicati tra i soggetti maggiormente a rischio in presenza, soprattutto, di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie, ecc.), e che in presenza di co-morbilità con l’infezione da Coronavirus, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.

 

La circolare – sgombrando il campo da equivoci sorti in quest’ultimo periodo – ha chiarito che il riferimento all’età (più di 55 anni), da solo, non basta per ottenere l’esenzione dalla prestazione lavorativa. A tal fine, anche nelle fasce di età più avanzata, la maggiore fragilità fisica deve essere valutata unitamente alla co-morbilità, e quindi alla presenza nell’individuo di patologie degenerative preesistenti che, se unite all’infezione da Coronavirus, potrebbero metterne a rischio la vita.

 

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie di una certa gravità come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.  In mancanza di un medico competente nell’azienda, per la visita il datore dovrà indirizzare il lavoratore all’Inail o alle ASL o ai dipartimenti di medicina legale delle Università.

 

All’esito della valutazione, il medico incaricato fornirà un giudizio di idoneità con le indicazioni delle cautele da adottare per fronteggiare il rischio da COVID-19, riservando invece il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi più gravi che non consentano soluzioni alternative. Rimane ferma, tuttavia, la necessità di ripetere la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

 

Si raccomanda una lettura puntuale della circolare (allegata).

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