Con ordinanza n. 80 depositata lo scorso 13 maggio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla legittimità dell’articolo 83-bis sui costi minimi di esercizio. L’inammissibilità si basa esclusivamente sull’intervenuta sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 settembre 2014 che ha affermato dei principi in materia di costi minimi direttamente applicabili nel nostro ordinamento e tali da determinare il rinvio della controversia ai Tribunali di merito (Lucca e Trento).
Costi minimi di esercizio. Ordinanza della Corte Costituzionale.
Circ. 142/2015
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Circolari 2015