![covid 19 4908692 1920 001 v2](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/covid-19-4908692_1920-001-v2.jpg)
Con una specifica circolare - la Prot. 37615 del 31 agosto 2022 - richiamando in premessa le precedenti disposizioni e i provvedimenti in materia, il Ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento relativo alle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti, in casi di positività da COVID-19.
Nello specifico, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale, ha disposto che "le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.
Entrembe le circolari sono allegate.