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Covid-19. Nuovo decreto legge con misure di contenimento dell’epidemia anche nei luoghi di lavoro.

Circ. 10/2022

| Pubblicato in Circolari 2022
Covid 19. Nuovo decreto legge con misure di contenimento dellepidemia anche nei luoghi di lavoro.

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, è stato pubblicato – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 con il quale sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”. 

Si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle principali novità introdotte.

  • Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n.44/2021)

Dall’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) e fino  al 15 giugno 2022 -è scattato l’obbligo di vaccinazione per la  prevenzione dell’infezione da SarS-CoV-2, per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, o che compiano 50 anni entro il 15 Giugno p.v. L’obbligo, più precisamente, si applica “ai cittadini italiani e di altri  Stati  membri  dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche’ ai cittadini  stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  di  età”.

La vaccinazione può essere omessa o differita  in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. Per questi lavoratori si prevede che il datore di lavoro li adibisca a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COVID-19.

  • Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021)

 

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui sopra, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass cd. “Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

È rimesso ai datori di lavoro l’obbligo di verificare – con le modalità di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto-legge n.52 del 2021 – il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte dei soggetti, sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

Detti lavoratori, qualora comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno p.v. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Fino al 15 giugno 2022, tutte le imprese (incluse – a differenza del passato – quelle con almeno 15 dipendenti), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

In caso di assenza ingiustificata dei lavoratori obbligati a possedere il green pass ordinario per accedere nei luoghi di lavoro fino al 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza), dopo il quinto giorno i datori di lavoro potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente al contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso

  • Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale (art.4-sexies, DL n.44 del 2021)

In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:

  • soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.

 

La sanzione si applica anche nel caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge n.44 del 2021, articolo 4 (esercenti professioni sanitarie e operatori di interessa sanitario), 4-bis (lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie), 4-ter (comparto scuola, difesa, sicurezza, polizia locale, strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. 502 del 1992).

L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del decreto legge 7 gennaio 2022, n.1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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