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Credito di imposta autotrasportatori

Attesa sia la pubblicazione del Decreto Direttoriale e sia la disponibilità della piattaforma sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Informazioni in verifica e aggiornamento continuo.

| Pubblicato in News
FIAP Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio v15. Dato del costo del gasolio del mese di Gennaio 2020.

Quale aggiornamento sulla questione "credito di imposta", abbiamo avuto conferma dal Ministero, per le vie brevi, che per l’utilizzo concreto del credito dovranno concretizzarsi le seguenti fasi:

  • emanazione di uno specifico Decreto Direttoriale, che risulta essere in corso di registrazione alla Corte dei Conti per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
  • realizzazione di una piattaforma sul sito dell'Agenzia delle Dogane, attraverso la quale le imprese di autotrasporto di merci, come definite nell'articolo 3 del Decreto Aiuti, dovranno “caricare” la propria istanza, insieme ad un elenco delle fatture di acquisto del gasolio del primo trimestre 2022, per autoveicoli Euro 5 o Euro 6 di massa pari o superiore a 7,5 ton. (sul cui funzionamento si attendono apposite istruzioni operative);
  • dovrà essere indicato con precisione l’importo totale, al netto d’iva, che moltiplicato per il 28%, determinerà l'entità del credito spettante da liquidare.

Nell’elenco - da produrre in formato Excel - andranno riportate "esclusivamente" le fatture "italiane", cioè emesse da fornitori italiani. Sono ammesse le fatture per gasolio utilizzato per rifornire veicoli con targa comunitaria e noleggiati da imprese di autotrasporto italiane, avendo cura in questo caso di indicare/allegare il relativo contratto di noleggio.

Qualora le imprese utilizzino il gasolio anche per automezzi diversi da quelli aventi diritto al beneficio, le stesse dovranno "autocertificare" la quantità di carburante che non rientrerà nel calcolo.

L'Agenzia, successivamente, invierà la lista delle imprese aventi diritto al credito d’imposta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che, a sua volta, provvederà alla registrazione dei dati nel RNA - Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per la conferma dell’aiuto concesso;

L’Agenza delle Entrate provvederà all'inserimento nel cassetto fiscale delle imprese richiedenti ed aventi diritto al beneficio, il credito spettante nella misura massima di 400mila euro, ossia nell'entità autorizzata in base al Temporary Framework Ucraina.

A quel punto, l’impresa di autotrasporto potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione dalle somme da pagare con il modello F 24.
Nel caso di crediti superiori a 400mila euro, le imprese beneficiarie, ovviamente per la parte eccedente, dovranno attendere l’autorizzazione da parte della Commissione UE.

A questo momento non vi sono specifiche sulla tempistica di attuazione. Il MIMS ha, tuttavia, specificato che sta lavorando intensamente insieme a tutte le Amministrazioni coinvolte affinché il credito diventi fruibuile nel più breve tempo possibile.

Si precisa, ulteriormente, che tale intervento va inquadrato nell’ambito generale degli "aiuti concessi ai singoli Stati" per far fronte all’impennata dei prezzi dei prodotti energetici dovuta alla guerra in Ucraina

Le informazioni sull'argomento sono in verifica e aggiornamento continuo

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