Si informa che il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha prodotto e inviato, in data odierna, alle Prefetture, alle Presidenze e Commissari di Governo per le Provincie autonome, ai Ministeri ed ai Comanfi delle Forze Ispettive e/o di controllo su strada e non, nonchè, per conoscenza alla Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tre (3) circolari su altrettanti importanti argomenti che si riflettono sull'attività delle imprese, in termini di organizzazione e controllo dell'operatività degli autisti e dei veicoli.
Nello specifico:
- la Circolare prot. 38985 del 27 dicembre 2024, sulle "Novità in materia di tachigrafi":
1) Proroghe connesse all’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nei trasporti internazionali.
2) Esenzione dall’uso del tachigrafo, nei trasporti nazionali, per i veicoli indicati nella Legge 177 del 25 novembre 2024, art. 31",
che introduce l’adozione di un periodo di "apprendimento didattico" di 2 mesi - fino al 28 febbraio 2025 - sulla disposizione relativa all’obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione, e la specifica nota operativa da adottare all'atto di un controllo su strada,
poi
- la Circolare prot. 38974 del 27 dicembre 2024, relativa al "Decreto legge 16 settembre 2024, n. 132 recante “Disposizioni urgenti perl’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Modifica art. 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n, 144 in materia sociale nel settore dei trasporti su strada",
che pone l'attenzione alla documentazione, da esibire a richiesta degli organi di controllo, contenente le norme di comportamento cui devono attenersi ai fini del corretto uso del tachigrafo, a dimostrazione del corretto adempimento da parte delle imprese dell’onere di formazione e istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, comma 14 cds, nei confronti dell’impresa stessa, nonché alla novella introdotta al comma 1-bis, del citato art. 6, secondo il quale la predetta documentazione, qualora non recata al seguito, può essere acquisita con qualsiasi mezzo, al fine di poterla esibire agli organi di polizia, a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo,
nonchè
- la Circolare prot. 38980 del 27 dicembre 2024 concernente il "Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 165/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04 febbraio 2014, per quanto riguarda la presentazione ai funzionari addetti ai controlli delle registrazioni dei tachigrafi fatte nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti nel settore del trasporto di merci e passeggeri";
che tratta l'argomento più ostico ed impegnativo delle registrazioni sulle carte tachigrafiche in uso agli autisti e l'onere della dimostrazione agli Organi di controllo delle attività svolte negli ultimi 56 giorni. Documento nel quale viene fornita la descrizione della modalità operativa utile alla dimostrazione documentale di tale onere nel caso dell'uso di carte tachigrafiche "Gen2v1", ossia quelle rilasciate fino al 20 luglio 2023.
Si raccomanda alle Imprese la lettura puntuale del contenuto di tutte le circolari emanate e oggetto della presente nota informativa (tutte allegate), e di valutare l'impatto pratico delle indicazioni in esse riportate sulla propria operatività.
La Federazione di riserva di intervenire e diffondere ulteriori note informative sugli argomenti trattati.
*** - ***
Nota - Il riferimento al numero di protocollo delle circolari è nella nota stampata in "rosso" su ciascun documento;