
Il Comitato Trasporti stradali della DG MOVE dell’Unione Europea, riunitosi in via straordinaria nel pomeriggio del 18 dicembre 2024, si è confrontato per osservare lo scenario relativo all’applicazione dal 1° gennaio 2025 dell'obbligo per i veicoli attualmente dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente, operanti in Stati membri diversi da quello di immatricolazione, di essere equipaggiati con un tachigrafo intelligente di versione 2 - articolo 3(4) del Regolamento (UE) n. 165/2014).
A seguito di una ampia e partecipata discussione in seno al Comitato, è stato raggiunto un consenso tra gli Stati membri per prevedere un periodo così definito di “apprendimento educativo” di 2 mesi riguardo l’obbligo di adeguamento per i veicoli operanti in Stati membri diversi da quello di immatricolazione e attualmente dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente, che devono essere equipaggiati con un tachigrafo intelligente di versione 2 entro il 31 dicembre 2024. Tale periodo si estenderà fino al 28 febbraio 2025.
Ciò significa che, fino al 28 febbraio 2025, l’applicazione dell’obbligo dovrà essere incentrata sulla sensibilizzazione continua riguardo alla sua applicazione, anziché sull’imposizione di sanzioni o multe durante i controlli su strada, per quegli operatori che, per vari motivi, non siano ancora riusciti a effettuare l’adeguamento del tachigrafo.
Pare opportuno e corretto evidenziare, sintetizzando, che i tentativi di intervenire sulla data ultima prevista dalla normativa europea, per la sostituzione dei tachigrafi oggetto della disposizione, tra l’altro già attiva da alcuni anni, si sono susseguiti già a partire dai primi mesi del 2024, soprattutto in sede IRU - International Road Transport Union, attiva a Bruxelles con il proprio Ufficio di rappresentanza ai lavori del quale FIAP ha presenziato e partecipato costantemente. Tuttavia, le Istituzioni europee non hanno mai testimoniato l’intenzione di giungere alla definizione di una “proroga”. Decisione che avrebbe comportato l’avvio di un procedimento di modifica della direttiva, ben più complesso, tenuto conto del processo di formulazione di tali interventi. L’azione è, di conseguenza, passata alla valutazione della individuazione e adozione di un “periodo di grazia", ossia di sospensione temporanea del regime sanzionatorio nel caso di mancata osservanza delle disposizioni unionali in vigore, messo in atto operativamente dalle Istituzioni preposte al controllo su strada. Decisione, comunque, non impositiva, dipendente dalla volontà dei singoli Stati unionali che, pur sostenuta da alcuni Paesi le cui imprese erano e sono fortemente impegnate nei servizi di trasporto internazionale, nel cabotaggio e nel combinato, non ha trovato riscontro. In questo contesto è maturata la necessità di verificare costantemente lo stato di fatto delle sostituzioni, anche dal punto di vista delle disponibilità dei dispositivi, nonchè della capacità di assorbire le richieste di intervento da parte delle Officine autorizzate. Un percorso giunto alla decisione maturata nella riunione del EU Road Transport Committee del 18 dicembre 2024 nella quale si è valutata la soluzione non del “periodo di grazia” , bensì del cosiddetto “apprendimento educativo”, solo all'apparenza meno impegnativo, della durata di due mesi.
La DG MOVE ha invitato gli Stati membri a condividere con la Direzione generale eventuali pubblicazioni relative all’implementazione amministrativa nazionale di questo approccio, nonché le modalità con cui gli operatori saranno informati (ad esempio, mediante pubblicazioni su siti web pertinenti).
Della questione è stata data informazione anche nel corso della riunione del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori svoltasi nella giornata di ieri 19 dicembre 2024, alla presenza anche di rappresentanti la Polizia Stradale.
Si attende, ora, l’attuazione complessiva della decisione, il cui successo, riguardando, come più volte specificato, i veicoli operanti in Stati membri diversi da quello di immatricolazione, dipende dal suo accoglimento e attuazione della decisione in tutti i Paesi europei.
Si raccomanda, quindi, alle imprese, interessate di proseguire con le operazioni di sostituzione, come già a suo tempo consigliato (vedere circolare FIAP 249/2024 e note precedenti collegate alla medesima).
Della assunzione e attuazione del periodo di “apprendimento educativo”, nei Paesi EU, verrà data opportuna notizia non appena a disposizione.
Il verbale della riunione del EU Road Transport Committee del 18 dicembre 2024, è allegato.
(fonti DG MOVE - IRU - Albo Autotrasportatori)