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D.L Fisco e Lavoro. Pubblicazione in G.U. della legge di conversione. Disposizioni in materia di trasporti eccezionali e IVA sui trasporti di beni in esportazione.

Circ. 378/2021

| Pubblicato in Circolari 2021
D.L Fisco e Lavoro. Pubblicazione in G.U della legge di conversione. Disposizioni in materia di trasporti eccezionali e IVA sui trasporti di beni in esportazione.

Nella conversione in legge del decreto legge “fisco e lavoro” (d.l 146 del 21 ottobre 2021, convertito in legge 17 dicembre 2021 n.215, pubblicata su G.U n. 301 del 20 Ottobre 2021), sono state inserite due importanti novità che interessano il settore dell’autotrasporto.

 

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI TRASPORTI ECCEZIONALI.

L’art. 7 bis del decreto in esame ha nuovamente riscritto la lettera b), comma2, art. 10 cds, dopo l’intervento che era stato operato dal d.l “infrastrutture e trasporti” (d.l 121 del 10 settembre 2021, convertito con legge 156 del 9 novembre 2021 – vedi News FIAP del 10 novembre 2021 “Decreto infrastrutture e trasporti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”).

Si riporta integralmente il testo dell’art. 7 bis:

“b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61.

Il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile

 

10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l’ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell’autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale”.

 

  1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

 

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, l’autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come modificato dal comma 1 del presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi ».

 

In breve, i punti fondamentali della disposizione sono i seguenti:

  • È stata in pratica ripristinata la versione del comma 2, lett. b), art. 10 c.d.s precedente all’entrata in vigore – dal 10 novembre 2021 – del d.l trasporti, con la conseguente eliminazione del riferimento alla necessità del pezzo unico indivisibile per le integrazioni del carico consentite dalla norma. Inoltre, per i trasporti eccezionali per massa fino a 108 ton, eseguiti con complessi veicolari a otto o più assi, un futuro decreto dovrà recepire le linee guida dettagliate nel nuovo comma 10 bis, nonché determinare le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione;
  • il comma 10 bis stabilisce i principi delle linee guida che dovranno recepirsi con il decreto appena citato da emanare entro il 30 aprile 2022;
  • i commi 2 e 3 dell’art. 7 bis introducono un regime transitorio per effetto del quale:
  • fino all’entrata in vigore del decreto sulle linee guida e, comunque non oltre il 30 aprile 2022, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa fino alle 108 ton continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 10 cds in vigore fino al 9 novembre 2021 Inoltre, restano efficaci le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022 (comma 2)
  • fatto salvo quanto sopra, fino all’entrata in vigore del menzionato decreto, e fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lett.b) quarto periodo (sulla possibilità di superare i richiamati limiti di massa, trasportando un unico pezzo indivisibile), l’autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità può essere rilasciata solo entro i limiti di massa di 38 ton (autoveicolo isolato a 3 assi), 48 ton (autoveicolo isolato a 4 assi), e di 86 ton se eseguito con complessi di veicoli a 6 assi).

 

Sembra prevedibile che su queste novità interverranno dei chiarimenti da parte dei competenti ministeri, per cui ci riserviamo di ritornare in tema una volta emessi.

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA SUI BENI IN ESPORTAZIONE, ALLA LUCE DELL’INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E

Nella conversione in legge del provvedimento è stato inserito l’art. 5 septies, che introduce un nuovo comma 3 all’interno dell’articolo 9 del DPR 633/72. 

La disposizione stabilisce che non rientrano tra le prestazioni di servizi non imponibili Iva, i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore di servizi di cui al numero 4, comma 1 sempre dell’art. 9  (servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione; trasporti di beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69; servizi relativi alle operazioni doganali.)

 

Pertanto, dal 1 Gennaio 2022, i servizi di trasporto internazionale risulteranno essere non imponibili ai fini IVA solamente se resi direttamente ai soggetti di cui sopra, mentre saranno imponibili IVA quelli resi da un sub-vettore al primo vettore.

 

Questa modifica, resa necessaria a seguito di una Sentenza della Corte di Giustizia U.E del 29 giugno 2017 (sulla quale vedi la circolare FIAP n. 203 del 20 Settembre 2017), decorre dal 1° gennaio 2022; vengono comunque fatti salvi i comportamenti degli operatori che, prima di questa data, si erano già adeguati al contenuto della predetta Sentenza, applicando l’Iva in fattura alle prestazioni rese e, conseguentemente, detraendo l’imposta assolta sugli acquisti.

Per approfondimenti consultare il Testo Coordinato del Decreto Legge 21 Ottobre 2021 n.146.

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