![Inps v8.](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Inps-v8..jpg)
L’Inps ha emanato il messaggio n. 1361 del 31 marzo u.s dove, a proposito della fruibilità per i lavoratori in somministrazione del beneficio meglio noto come “decontribuzione Sud”, modificando il suo precedente orientamento, ha ora precisato che la sede di lavoro rilevante a tal fine è quella del luogo di effettivo svolgimento della prestazione.
Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni ammesse alla misura, ma tuttavia svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e il messaggio INPS, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.