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Decreto Cura Italia – Nota del Ministero dell’Interno sulle proroghe di interesse del Codice della Strada

Il Ministero dell’Interno, con nota del 24 Marzo u.s, ha riepilogato le proroghe previste dal decreto legge Cura Italia (D.L. 18 del 17 Marzo), sulle materie di pertinenza del Codice della Strada.

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Ministero Interno Palazzo del Viminale 1920x1200

Il Ministero dell’Interno, con la nota allegata, ha riepilogato le proroghe previste dal decreto legge Cura Italia di pertinenza del Codice della Strada.

L’attenzione del Ministero si è soffermata sulle seguenti tematiche:

Revisioni e visita e prova – possibilità di circolazione fino al 31 Ottobre 2020, per tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s) e a revisione (art. 80 c.d.s) entro il 31 Luglio 2020 (art.92, comma 4 del decreto legge)

Riguardo alla visite e prove la proroga riguarda quelle programmate entro il 31 luglio 2020 ed interessa, ovviamente, soltanto i veicoli già immatricolati per l’aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali.

Rispetto invece alla revisione, sia annuale che periodica, la proroga interessa i veicoli che avrebbero già dovuto sostenerla al 17 Marzo u.s (data di entrata in vigore del decreto legge), e quelli con termine di revisione in scadenza entro il 31 Luglio pv; questi mezzi potranno continuare a circolare in Italia fino al 31 Ottobre senza aver sostenuto la revisione e senza il pericolo di incorrere in sanzioni.

Non cambia nulla, invece, per i mezzi:

  • con revisione in scadenza dal 1 Agosto p.v.;
  • con revisione scaduta al 17 Marzo u.s. ed operazione prenotata dopo il 31 Luglio p.v., che continueranno a circolare normalmente fino alla data della prenotazione

 

Scadenza di validità della patente di guida – proroga fino al 31 Agosto, per le patenti scadute al 17 Marzo o in scadenza dopo questa data (art.104 decreto legge)

La proroga, prevista in origine per i documenti di identità e di riconoscimento, coinvolge anche la patente di guida visto che, in base all’art. 35 del DPR 445/2000, viene considerata un documento equipollente alla carta d’identità. Pertanto, fino al 31 Agosto p.v, la patente scaduta in data successiva al 31 Gennaio u.s permetterà ancora di guidare i pertinenti veicoli limitatamente al territorio italiano. Da evidenziare che la norma trova applicazione anche per le patenti rilasciate da uno Stato dell’U.E, il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.

Proroga di validità fino al 15 giugno 2020, di autorizzazioni, concessioni o altri abilitativi o atti amministrativi in scadenza  tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (art. 103, comma 2 decreto legge)

A titolo esemplificativo, il Ministero ha individuato alcuni atti che beneficiano di questa proroga, tra i quali sono compresi i seguenti:

  • Autorizzazione per la circolazione in prova, per le quali non sia già pendente la procedura di rinnovo;
  • Autorizzazioni o licenze per il trasporto merci o persone previste dal cds o da norme speciali;
  • Autorizzazioni sanitarie per trasporto animali e alimenti;
  • Autorizzazioni per il trasporto rifiuti:
  • Abilitazioni alle scorte tecniche per i trasporti eccezionali;
  • Attestato rilasciato per guidare autotreni e autoarticolati di massa superiore a 20 ton, ai conducenti che hanno compiuto 65 anni.

 

Questa proroga non si applica ai rinvii stabiliti da altre disposizioni del medesimo decreto legge o dai decreti nn 6,9,11 sempre in materia di Coronavirus.  Tra questi rientra, come noto, il rinvio al 30 Giugno p.v delle scadenze delle CQC e dei CFP conducenti per il trasporto di merci pericolose, altrimenti fissate dal 23 Febbraio al 29 Giugno p.v.

Pagamento con la riduzione del 30% delle sanzioni del c.d.s (art.108, comma 2 del decreto legge)

Per tutte le infrazioni del c.d.s contestate o notificate, nel periodo 17 marzo – 31 maggio 2020 il termine per il pagamento con la riduzione del 30% è stato esteso a 30 gg dalla contestazione o notifica (dagli originari 5 gg); di conseguenza, le infrazioni coinvolte sono quelle contestate o notificate dal 16 Febbraio u.s Peraltro, questo termine di 30 gg è da intendersi sospeso dal 10 marzo e fino al 3 aprile p.v (alla luce dell’art.10, commi 4 e 18 del d.l 9/2020), per tutti residenti con sede operativa o esercenti l’attività lavorativa, produttiva o di funzione in Italia; di conseguenza, lo stesso decorrerà nuovamente dal 4 aprile p.v. Ad esempio, per un verbale notificato il 20 febbraio u.s, con facoltà di pagare con la riduzione del 30% esercitabile entro il 21 marzo, per effetto della sospensione di cui sopra il pagamento con la riduzione potrà effettuarsi fino al 16 aprile p.v.

Proroga dei termini nel settore assicurativo

L’art.125 del decreto legge prevede che fino al prossimo 31 Luglio venga portato a 30 gg (dagli ordinari 15 gg) il periodo di copertura dell’assicurazione r.c.a, in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.  La previsione si applica anche in caso di pagamento del premio rateizzato in rate semestrali o periodiche. Di conseguenza, fino al 31 luglio p.v è consentita la circolazione di un mezzo con polizza assicurativa scaduta per un massimo di 30 gg successivi alla scadenza. Fino alla stessa data, inoltre, è inapplicabile il dispositivo del comma 3, art. 193 c.d.s.

Infine la nota evidenzia che in occasione dei controlli, ferma restando l’inapplicabilità delle sanzioni, l’utente venga informato sull’opportunità che regolarizzi al più presto le operazioni oggetto della proroga prima che quest’ultima scada, onde evitare che tutte le richieste di visita e prova, revisioni, rinnovo patenti, siano concentrate in un brevissimo lasso di tempo, con conseguente difficoltà nel farvi fronte da parte degli Uffici dell’amministrazione preposti.

download icon Ministero Interno Circolare del 24 marzo 2020
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