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Decreto infrastrutture e trasporti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Legge n. 156 del 9 Novembre 2021 in vigore dal 10 novembre

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Decreto infrastrutture e trasporti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto legge 121 del 10 Settembre u.s è stato definitivamente convertito in Legge (Legge 156 del 9 Novembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 Novembre 2021), ed è entrato quindi in vigore dal 10 Novembre c.a.

Il provvedimento definitivo conferma tutte le principali disposizioni di interesse per il nostro settore che sono state oggetto di un primo approfondimento nella predetta nota associativa (pubblicata subito dopo l’approvazione del ddl di conversione in legge da parte della Camera dei Deputati), e che per comodità si riepilogano di seguito.

  • Modifica della disposizione (art.1, comma 1, lett. b) sull’aumento della sagoma limite prevista dall’art.61, comma 2 cds per gli autoarticolati e gli autosnodati: la lunghezza è stata portata a 18,75 metri, “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada rotaia e strada mare e sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione al cds.

 

  • Estensione della possibilità di svolgere la revisione dei complessi veicolari – con inclusione quindi dei rimorchi e dei semirimorchi – presso le officine private (art.1, comma 1, lett. c del d.l, di modifica dell’art. 80, comma 8 cds). La norma, come già evidenziato in fase di commento al testo originario del d.l, per diventare operativa deve attendere l’emanazione del decreto ministeriale (MIMS), sulle modalità tecniche e amministrative di svolgimento delle revisioni dei mezzI di massa superiore alle 3,5 ton nei centri privati. Sempre collegato al tema delle revisioni, il comma 6 art 1 del decreto introduce un serie di commi aggiuntivi (dal 4 octies al 4 undecies, art. 92 del d.l 18/2020 – cd. “Cura Italia”), che rimandano ad un decreto del MIMS (da emanare entro 30 gg) per l’istituzione delle Commissioni d’esame per l’abilitazione degli Ispettori abilitati a svolgere gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (figura, questa, prevista dal d.m 19.5.2017 – vedi circolare FIAP N. 141 del 14 giugno 2017).

 

  • Utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati, che “può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento” (art.1, comma 3).

 

  • Trasporti eccezionali. Viene modificato il comma 2, lettera b), art.10 del c.d.s, fissando il principio che l’utilizzo del veicolo eccezionale richiede l’indivisibilità della cosa trasportata. Nelle ipotesi ammesse dalla medesima disposizione, l’integrazione del carico è possibile – ferma restando l’indivisibilità di almeno una delle cose trasportate, purché la massa complessiva non superi rispettivamente le 38 ton (autoveicoli isolati a 3 assi), 48 ton (autoveicoli isolati a 4 o più assi), 72 ton (complessi veicolari a 5 assi), 86 ton (complessi veicolari a 6 o più assi). Questi limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

 

Ad ogni buon conto, si riporta la nuova formulazione della disposizione (art.1, comma 1, lett. a bis del d.l):

il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto puo’ essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unita’, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico puo’ essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unita’. In entrambi i casi e purche’ almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non puo’ essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o piu’ assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o piu’ assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile”.

 

  • Carta di qualificazione del conducente (CQC). Il comma 5, art. 1, modifica l’art. 14 del d.lgs 286/2005, precisando meglio che il possesso della CQC è obbligatorio per i possessori di patenti di guida superiori (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), quando si mettano alla guida di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri. Inoltre, viene modificato l’art. 22 del predetto d.lgs 286/2005 a proposito del codice unionale “95” atto a comprovare la qualificazione iniziale e la formazione periodica del conducente. Per i titolari di patente di guida rilasciata in Italia, il codice viene apposto sulla medesima patente. La qualificazione  iniziale  e  la formazione  periodica conseguite in Italia  ai  sensi  dell’articolo  21  da  conducenti titolari  di  patenti  di  guida  rilasciate  da  altri  Stati,  sono comprovate dal rilascio della CQC formato card recante il codice unionale “95”.

 

  • Incentivi per la patente. Dopo il comma 5 dell’art. 1, è stato inserito il seguente comma 5 bis: “Fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell’importo di dette spese. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022.” Termini e modalità di presentazione delle domande verranno fissati con successivo decreto MIMS, da adottare entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione al d.l.

Sempre nell’ottica di favorire l’avvio alla professione di conducente di personale neoassunto, il comma 5 quinquies dell’art. 1 prevede che “In deroga a quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi”.

  • Autorità di Regolazione dei Trasporti (art.3, comma 9 bis). In considerazione degli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui fatturati degli operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati nell’esercizio 2020, il comma 9 bis art. 1 prevede che l’ART possa far fronte alle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo per il funzionamento (previste nella misura di 3,7 milioni di euro), utilizzando la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2020. E’ in corso una valutazione in termini quantitativi dell’impatto della nuova norma sul contributo in oggetto e quindi il concreto costo per imprese interessate.

 

  • Requisiti richiesti alle associazioni del settore dell’autotrasporto, per far parte del Comitato Centrale per l’Albo (art.5 comma 11).

 

Tra le altre disposizioni da segnalare in materia di codice della strada, segnaliamo anche le seguenti:

  • All’art 105 cds (come modificato dall’art.1, comma 1, lett. c quinquies del d.l), si prevede che la lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e delle macchine agricole trainate passa da 16 metri e mezzo a 18 metri e 75.
  • All’art. 126-bis sul punteggio della patente, il comma 3 viene sostituito dall’art.1, comma 1, lett. d quinquies del d.l, per adeguare la norma all’operatività del nuovo portale dell’automobilista (in luogo dell’anagrafe degli abilitati alla guida), attraverso il quale le variazioni di punteggio sono comunicate agli automobilisti. (Sono poi apportate modifiche anche alla tabella dei punteggi allegata all’art. 126-bis, onde inasprire le sanzioni).
  • All’art. 173 cds, viene ampliato il novero degli strumenti il cui uso è vietato alla guida (sono espressamente menzionati smartphone, computer portatili et similia), onde garantire che il conducente tenga entrambe le mani sul volante (art.1, comma 1, lett. e ter del d.l).
  • All’art. 180 cds (sul possesso dei documenti necessari alla circolazione su strada) , viene aggiunto il comma 8-bis, in virtù del quale l’invito al conducente a presentarsi presso un Comando di Polizia per l’esibizione della documentazione mancante, non si applica quando l’esistenza e la validità della medesima documentazione possano essere accertate tramite consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, a eccezione delle ipotesi in cui l’accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione (art.1, comma 1, lett. e sexies).
  • L’art. 196, comma 1 del cds in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, è modificato al secondo periodo, nel senso di prevedere che il locatario, e non il proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione, nei casi di locazione senza conducente (art.1, comma 1 , lett. g ter).
  • L’art. 203 cds prevede ora che i ricorsi contro i verbali per la violazione del codice della strada, possono essere presentati anche per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato secondo le modalita’ previste dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale (art.1, comma 1, lett. g quater)
  • L’art.213 cds sulla misura cautelare del sequestro del veicolo viene parzialmente riscritto. Tra le novità, quella per cui la comunicazione di deposito del veicolo deve altresì contenere l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione (art.1, comma 1, lett. g quinquies).

 

Il testo del Decreto Legge 10 Settembre 2021 n. 121 è disponibile in allegato.

Torneremo in ogni caso ad occuparci delle tematiche di più stretto interesse per la categoria, non appena i ministeri competenti avranno emanato le circolari esplicative sugli argomenti di loro spettanza.

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