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Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 - “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

Entra in vigore il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

| Pubblicato in News
Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5

In data 5 febbraio 2022 è entrato in vigore il Decreto-legge 4 febbraio 2022, n.5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2022, n. 29, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, che apporta alcune novità riguardanti le seguenti disposizioni:

1. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-Cov-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 (art. 1), tale disposizione rende illimitata la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in seguito alla somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), nonché delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, per avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi e guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

Per i soggetti risultati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 ha validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione.

Ai fini dell’efficacia di tali certificazioni, valide dalla data di somministrazione della dose di richiamo o dall’avvenuta guarigione, non è prevista la necessità di ulteriori dosi di richiamo.

2. Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 3), si consente l’accesso ai servizi e alle attività dove è richiesto il green pass rafforzato, agli stranieri che si trovano in Italia anche se provengono da luoghi con regole vaccinali diverse.

3. Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa (art. 4), la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività limitati o sospesi dalla normativa vigente sono consentiti, anche in zona rossa, a coloro che sono in possesso del green pass “rafforzato”. Pertanto, le restrizioni previste nelle zone rosse, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.

Per avere maggiori dettagli si consiglia la lettura attenta del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2022, n. 29.

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