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Decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19” -

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - entrata in vigore

| Pubblicato in News
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Si informa che, in data 18 maggio 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  ed è entrato contestualmente in vigore - il decreto-legge n.65 del 18 maggio u.s, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, contenente la nuova programmazione per l’avvio graduale della ripresa delle attività economiche (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021, in allegato).

Si riporta, di seguito, una illustrazione dei principali contenuti del provvedimento.

Limiti orari agli spostamenti (art.1)

Fino al 6 giugno 2021, nella zona gialla viene posticipato alle 23.00 l’inizio del divieto previsto per gli spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, salute o necessità (cd coprifuoco). Tale divieto, pertanto, trova applicazione dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo.

Dal 7 al 20 giugno 2021, sempre nella zona gialla, il coprifuoco scatterà dalla mezzanotte fino alle 5 del giorno successivo, mentre dal 21 giugno 2021 cesserà l’applicazione della misura.

Il coprifuoco non vale nelle zone bianche.

Con Ordinanza del Ministro della Salute, per eventi di particolare rilevanza possono essere stabiliti limiti orari diversi da quelli sopra esposti.

Attività dei servizi di ristorazione (art. 2)

Dal 1° giugno 2021, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio sono consentite anche al chiuso, rispettando i limiti orari del coprifuoco ed i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020.

Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali (art. 3)

Dal 22 maggio 2021, nelle zone gialle, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020. 

Piscine, palestre centri natatori e centri benessere (art. 4)

Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria senza ricircolo.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità a protocolli e linee guida di riferimento, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del DL 52/2021 e cioè l’interdizione dell’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, comma 14 del DL 33/2020.

Eventi sportivi aperti al pubblico (art.5)

In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi ed alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’art. 5 del DL 52/2021 (cioè anche di livello non agonistico e anche non riconosciuti di preminente interesse nazionale) esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori non conviventi che per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque con un numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli impianti all’aperto e a 500 per  quelli al chiuso. Le attività devono svolgersi rispettando le linee guida adottate dalla PCM – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana sulla base di criteri definiti dal CTS.

Nel caso in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, gli eventi e le competizioni sportive dovranno svolgersi senza la presenza di pubblico. 

Impianti nei comprensori sciistici (art.6)

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020.

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art.7)

Parchi tematici e di divertimento (art.8)

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie (art.9)

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020.

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. 

Corsi di formazione (art.10)

Dal 1 luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura (art. 11). 

Linee guida e protocolli (art. 12)

I protocolli e le linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del DL 33/2020 sono adottati e aggiornati con Ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni (art.13)

La disposizione modifica il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane e da cui discende l’applicazione delle misure di cui all’articolo 1 del DL 19/2020, attribuendo rilievo primario al parametro dell’incidenza dei contagi sul territorio regionale, in via esclusiva oppure unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti Covid-19.

Ai sensi  del  comma 16-septies dell’articolo 1 del DL 33/2020, come modificato dal presente decreto, vengono pertanto denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento, 2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le zone gialle e rosse (cfr. lett. b) e d));

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti 2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.

Tale sistema di valutazione viene affiancato da un sistema con indicatori precoci, idonei ad indicare un rischio di peggioramento nel breve termine (ad es. Rt, proiezioni dell’occupazione dei posti letto a 30 giorni, ecc.). Nello specifico è disposto il rinvio ad un decreto del Ministro della Salute che, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, provvederà ad individuare quali parametri – tra quelli di cui al DM 30 aprile 2020 – dovranno essere utilizzati a tal fine.

Sulla base della valutazione svolta con tali indicatori, con Ordinanza del Ministro della salute, le misure previste per le regioni in zona arancione saranno applicate anche alle regioni che, sebbene si collochino in zona gialla, denotino un livello di rischio alto (comma 16 quinquies dell’art. 1 del DL 33/2020, come modificato dal decreto in commento).

Viene infine delineata la disciplina applicabile nel periodo transitorio che intercorre tra il 18 maggio (data di entrata in vigore del decreto in commento) e il 16 giugno 2021, periodo in cui coesisteranno il precedente e il nuovo sistema di accertamento del rischio; pertanto, fino al 16 giugno 2021, alla regione che, all’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento sopra indicati, risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per le zone corrispondenti allo scenario di rischio inferiore. 

Certificazioni verdi Covid-19 (art. 14)

Viene estesa a 9 mesi la validità della certificazione verde rilasciata al termine del prescritto ciclo di vaccinazione anti Covid-19. Si prevede, inoltre, che detta certificazione verde sia rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 

Sanzioni (art. 15)

Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, viene richiamato l’articolo 4 del decreto legge n.19 del 2020. Pertanto, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Quando la violazione venga commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Disposizioni di coordinamento (art. 16)

Viene confermata l’applicazione, fino al 31 luglio 2021, delle disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in commento.

Resta altresì fermo, sempre per quanto non modificato dal decreto in commento, quanto previsto dal DL 52/2021.

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