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Decreto Legge “Riaperture” e nota a commento del Ministero dell’Interno.

Sintesi delle principali disposizioni.

| Pubblicato in News
Decreto Legge Riaperture e nota a commento del Ministero dellInterno v2.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il decreto legge 22 Aprile 2021, n. 52, meglio noto come “decreto Riaperture”.

Su questo provvedimento, lo scorso 24 Aprile il Ministero dell’Interno ha adottato una circolare a firma del Capo di Gabinetto, per fornire alle Prefetture territoriali alcune indicazioni applicative ed elementi di chiarimento per una graduale ripresa delle attività economiche sul territorio. 

Il provvedimento recepisce la delibera del Consiglio dei Ministri sulla proroga dello stato di emergenza, dal 30 aprile al 31 luglio 2021 (cfr. art.10).

Le nuove misure scattano dal 1 Maggio e fino al 31 Luglio, fatta eccezione per quelle relative agli spostamenti, le attività dei servizi di ristorazione, gli spettacoli e lo sport all’aperto che trovano, invece, attuazione a partire dal prossimo 26 aprile.

Le disposizioni del provvedimento in oggetto aggiornano le misure contenute nel DPCM del 2 marzo che, ove non modificato, continua a trovare applicazione (in particolare per le diverse zone di rischio del territorio nazionale: “zona bianca”, “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa”).

Di seguito, si riporta una breve descrizione delle previsioni di maggiore interesse del nuovo decreto, rinviando per eventuali approfondimenti alla lettura del testo normativo e della già citata circolare del Ministero dell’Interno.

  • Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1)

Dal 1 maggio al 31 luglio, come sopra evidenziato, continuano ad applicarsi le misure contenute nel DPCM del 2 marzo mentre, a partire dal prossimo 26 aprile, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti, tornando quindi ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Nei territori in cui si registra un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, si conferma l’applicazione delle misure previste per la c.d. zona rossa, che possono trovare applicazione anche a livello provinciale o nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus determina un alto rischio di diffusività o induce ad malattia grave.

  • Misure relative agli spostamenti (art. 2)

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori della zone arancione e rossa (oltre che per i già previsti motivi di lavoro, necessità e salute, nonché per il rientro alla residenza, domicilio o abitazione), sono liberamente consentiti ai soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19, disciplinate dall’art. 9 del decreto in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti prescritti (il divieto di spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo è confermato), e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale possibilità nella zona arancione è limitata all’ambito comunale, mentre è esclusa nella zona rossa.

Con ordinanze del Ministro della Salute, sono individuati i casi nei quali le certificazioni verdi-Covid 19 consentono di derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero e alle misure sanitarie previste per detti spostamenti.

  • Attività dei servizi di ristorazione (art. 4)

Dal 26 aprile, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, saranno consentite esclusivamente all’aperto anche a cena, rispettando i limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

Rimane consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.

Dal 1 giugno, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 18.00, rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

  • Fiere, convegni e congressi (art.7)

Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati e fatta salva la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non comportino afflusso di pubblico. 

Dal 1 luglio, in zona gialla, sono inoltre consentiti convegni e i congressi nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati. Il decreto stabilisce  che è consentito  partecipare alle fiere anche se si proviene da Paesi esteri,  nel rispetto degli  obblighi previsti in relazione al territorio  di provenienza. Inoltre, per particolari eventi, è previsto che le linee guida possano limitare l’accesso solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi-COVID-19.

  • Certificazioni verdi Covid-19 (art.9)

In attesa delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo (per la libera circolazione all’interno dell’Unione), in ambito nazionale si introducono le certificazioni verdi Covid-19, per attestare rispettivamente:

  1. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
  2. Guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto;
  3. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

Le prime due certificazioni (in formato cartaceo o digitale) rimangono valide per 6 mesi, rispettivamente dalla data di completamento del ciclo vaccinale e da quella di avvenuta guarigione.

La certificazione verde di negatività al virus SARS-CoV-2 ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato da parte delle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di famiglia o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi Covid-19 riportano esclusivamente i dati indicati nell’allegato I del decreto in commento, e possono essere rese disponibili all’interessato via web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, come previsto dal DPCM 8 agosto 2013.

Coloro che hanno già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto in commento, possono richiedere la relativa certificazione Covid-19 alla struttura sanitaria che ha effettuato il vaccino, ovvero alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente.

Ai fini della disciplina recata dal decreto, è riconosciuta la validità delle certificazioni verdi rilasciate dagli altri Stati membri dell’Unione europea, nonché di quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta dall’Unione europea, e validate da uno Stato membro dell’Unione europea, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Con DPCM, saranno individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per l’emissione del certificato verde digitale europeo, nonché tra questa e le piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Lo stesso DPCM individuerà i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi Covid-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, ecc.. In attesa di tale DPCM, le certificazioni verdi rilasciate a partire dall’entrata in vigore del decreto “Riaperture” da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri, devono contenere gli elementi indicati nell’allegato I del decreto in commento.

  • Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.11)

Sono prorogati fino al 31 luglio 2021 una serie di termini previsti dalle disposizioni legislative contenute nell’allegato 2 del decreto in commento, tra le quali si evidenzia l’art. 73 del d.l. 18/2020 sulle semplificazioni degli organi collegiali, l’art. 83 del d.l. 34/ 2020 in materia di sorveglianza sanitaria, e l’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. 34/2020 sul lavoro agile.

  • Sanzioni (art.13)

Le violazioni alle disposizioni sopra evidenziate sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Se i reati di:

  • falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
  • falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.) ;
  • falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
  • falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
  • falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
  • falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
  • uso di atto falso (art. 489 cod. pen.).
  • anche se relativi a documenti informatici, hanno ad oggetto le certificazioni verdi, si applicano le pene previste dagli articoli citati.

 

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