Come auspicato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in data 13.2.2017 la circolare prot. 2720 RU con la quale ha chiarito come devono essere attuate le disposizioni del noto Decreto ministeriale n. 215/2016 già trattato in precedenti articoli.
Nella premessa, il Ministero conferma quanto già chiarito con la circolare n. 300/A/4688/12/111/20/3 del 20 giugno 2012, ovvero che, per l’Italia, in caso di contestazioni ai propri autisti per il mancato rispetto della normativa sui tempi di guida, sulle interruzioni e sui periodi riposo, la responsabilità del datore di lavoro non è di tipo oggettivo: ciò significa che è sempre ammessa la prova liberatoria affinché l’azienda non subisca la sanzione prevista dall’art. 174 comma 14.mo.
Il Decreto Ministeriale n. 215/2016 diventa quindi lo strumento per comprendere cosa debba fare l’azienda per andare esente da tale responsabilità.
In questo primo articolo l’Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.), ritornerà sul tema dell’adempimento dell’onere formativo alla luce dei nuovi chiarimenti della Circolare Ministeriale, affrontando nello specifico le questioni relative alla Modalità di svolgimento dei corsi, ai Soggetti erogatori dei corsi e ai docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi. Per consultare l’articolo completo dell’Avv. Gallo disponibile in allegato, accedere all’Area Riservata del sito, inserendo le credenziali.