Il 27 dicembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 215, che ha disciplinato alcuni aspetti relativi agli oneri a carico delle aziende di trasporto in materia di formazione, istruzione e controllo sull’attività dei conducenti.
Si tratta di oneri che l’art. 10 del Reg. CE 561/06 e l’art. 33 del Reg. UE 165/14 pongono a carico delle aziende, allo scopo di prevenire ed evitare che i conducenti vìolino i limiti sui tempi massimi di guida e minimi di riposo imposti dalle regole europee.
Il merito del Decreto consiste nel aver colmato (almeno in parte) una lacuna presente da diversi anni in Italia: le norme europee avevano introdotto determinati oneri a carico delle aziende, ma nessuno aveva mai detto loro come comportarsi per poter adempiere in modo corretto.
Non si conoscevano, infatti, elementi essenziali quali ad esempio: la periodicità dei corsi, la loro durata, i soggetti autorizzati a erogarli e i soggetti abilitati all’insegnamento; con riferimento all’obbligo di fornire adeguate istruzioni agli autisti, non si conosceva quale dovesse essere il contenuto minimo di tali istruzioni, né si conosceva con quale periodicità e modalità doveva essere svolto il controllo sulla loro attività di guida.
In questo primo articolo, l’Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.), affronterà la questione legata all’adempimento dell’Onere formativo. Per consultare l’articolo completo dell’Avv. Gallo disponibile in allegato, accedere all’Area Riservata del sito, inserendo le credenziali.