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Decreto Semplificazioni - Codice della Strada - Primo esame delle disposizioni di modifica

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione. Attenzione a revisioni e...velocipedi

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre (Supplemento Ordinario n. 33), è stata pubblicata la Legge di conversione del decreto “semplificazioni” (Legge 120 dell’11 settembre, di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020).

Un po’ a sorpresa, la legge introduce alcune importanti novità nel Codice della Strada, tra cui lo slittamento delle proroghe in materia di revisione dei veicoli.

Infatti, l’art. 49, comma 5 Septies del decreto “riscrive” la norma sulle proroghe delle revisioni contenuta all’art. 92, comma 4 del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia” 18/2020, nel modo seguente:

“All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020”;

Cercando di riassumere la nuova articolazione delle proroghe delle revisioni dei veicoli, in attesa di una nota esplicativa del Ministero dell’Interno, anche sulla base delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunitario n. 698/2020 alle quali le nuove previsioni vanno necessariamente coordinate, ne deriva quanto segue:

  • Per le revisioni in scadenza al 31 luglio, viene autorizzata la circolazione in Italia fino al 31 ottobreIn realtà si tratta di una proroga del tutto teorica giacché si applica la più favorevole proroga comunitaria di 7 mesi dalla data di scadenza, prevista per le revisioni scadute fino al 31 agosto scorso, come già accaduto in circostanze analoghe
  • Per le revisioni in scadenza al 30 settembre, è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre. Chiaramente, la proroga sarebbe valida solo per l’Italia, visto che quella europea ricomprendeva le revisioni in scadenza fino al 31 agosto.
  • Per le revisioni in scadenza al 31 dicembrevige la proroga fino al 28 febbraio 2021(anche questa valida solo per l’Italia).

 

In merito agli altri interventi sempre in ambito Codice della Strada, si evidenziano i seguenti:

  • Rinnovo patente (art. 49, comma 5 ter, lett. i del decreto, che introduce il comma 8 bis all’art. 126 c.d.s).. In occasione del rinnovo della validità della patente di guida, la commissione medica locale (fatte salve le ipotesi della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti), rilascerà, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida valido fino all’esito finale della procedura per il rinnovo della patente. Tale rilascio è soggetto al riscontro dell’insussistenza di condizioni ostative presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Chi rinnova la patente presso un’autorità diplomatico-consolare italiana di uno Stato extra UE o Spazio economico europeo, ha l’obbligo - entro 6 mesi dalla data di riacquisizione della residenza in Italia -  di procedere al rinnovo del predetto documento di guida secondo la procedura ordinaria;
  • Contestazione differita (art. 49, comma 5 ter, lett. r del decreto, che introduce il comma 8 bis all’art. 126 c.d.s) La deroga alla contestazione immediata prevista dall’art. 201, comma 1 bis, lett. g del C.d.S., viene ampliata aggiungendo alla velocità, al passaggio con semaforo rosso, al sorpasso, agli accessi alle Ztl, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci e alla circolazione sulle corsie riservate, anche la circolazione sulle strade con accesso o transito vietato. Le condizioni per l’installazione di questi apparecchi saranno fissate con decreto del MIT;
  • Autovelox fissi (art. 49, comma 5 undecies, di modifica all’art.4, comma 1 del d.l 121/2002). Via libera alla possibilità che il Prefetto, con decreto, autorizzi l’installazione di autovelox per accertare da remoto le violazioni dei limiti di velocità anche sulle strade urbane (o tratti di queste). Massima attenzione, quindi; 
  • Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata(art. 49, lett.d del decreto, che introduce l’art. 12 bis nel c.d.s). Il sindaco potrà assegnare funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali ovvero delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con proprio provvedimento, il Sindaco potrà conferire ai dipendenti comunali o a quelli delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle stradefunzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in tema di sosta o fermata, connesse all’espletamento delle predette attività. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale designato con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti penali e dopo aver svolto un’adeguata formazione. Nello svolgimento di queste mansioni, l’incaricato agirà quale pubblico ufficiale. Le stesse funzioni di accertamento potranno essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende del TPL-Trasporto Pubblico Locale, in materia di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e soste sulle corsie e strade su cui transitano i veicoli adibiti al trasporto di linea. L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale e l’organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete pure l’intera l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato.
  • Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero (art.16 ter del decreto, che introduce il comma 1 quinquies all’art. 93 c.d.s). L’obbligo di immatricolazione e targatura italiana, previsto specificamente dall’art. 93, c. I-bis, I-ter e I-quater C.d.S per chi risiede in Italia da più di 60 gg, non opererà nei confronti dei residenti nel comune di Campione d’Italia, del personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, dei lavoratori frontalieri, del personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari, nonché del personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero. Qualora il veicolo sia stato immatricolato in un Paese non appartenente all’Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea;
  • Esportazione veicoli(art.29, comma 2 bis, di modifica all’art. 103, comma 1 c.d.s). Ai fini della definitiva esportazione all’estero, la cancellazione potrà essere disposta purché il mezzo risulti in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorra l’obbligo di revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 c.ds e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art. 80, comma 7 c.d.s;
  • Modifiche costruttive e funzionali ai veicoli(art. 49, comma 5 ter, lett. g del decreto, di modifica all’art. 78 cds). In caso di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, al MIT è assegnato il compito di emanare un decreto (entro 90 giorni dall’entrata in vigore di questa disposizione) per indicare le tipologie di modifica escluse dalla visita e prova;
  • Disposizioni in materia di documento unico di circolazione. Per tutte le operazioni che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà, l’art. 49 bis prevede che l’intestatario del mezzo possa chiedere la restituzione del documento di circolazione in originale, previa apposizione di un segno di annullamento. Inoltre, l’art. 49, comma 5 novies del decreto ha posticipato la fine della sperimentazione del documento unico di circolazione e proprietà, al 31 marzo 2021.
  • Uso della fotocopia della carta di circolazione nei veicoli in leasing (art.49, lett. p, che modifica l’art. 180, comma 4 cds). Per i veicoli adibiti in leasing con facoltà di acquisto (alla stregua di quelli concessi in locazione senza conducente), la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
  • Disposizioni per favorire l’utilizzo dei velocipedi. Infine, si segnala l’introduzione di tutta una serie di modifiche al Codice, finalizzate all’utilizzo, nei centri urbani, della cosiddetta “mobilità alternativa” (biciclette, monopattini ecc..). In particolare, oltre a introdurre nel Codice le definizioni di strade urbane ciclabili e corsie ciclabili, le nuove disposizioni prevedono l’introduzione/inserimento
  • della lettera i bis nell’art. 7 C.d.S per cui, con Ordinanza del Sindaco, si può prevedere che nelle strade urbane e in quelle locali, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. Questa facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;
  • dei commi 4 bis e 4 ter nell'articolo 145, secondo il quale, i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio; lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili;
  • del comma 9 nell’art. 148 C.d.S., per cui lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza. Inoltre, prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano;
  • di un nuovo comma 2 bis nell’art. 150 C.d.S, per cui lungo le strade urbane a senso unico, in cui e' consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.
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