![FIAP Agenzia Entrate v17](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/FIAP-Agenzia-Entrate_-v17.jpg)
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”- vedi nota del 01 giugno u.s).
Come noto, la citata disposizione, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.
Ora, il Provvedimento in esame, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, nonché il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la comunicazione.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e il Provvedimento dell’Agenzia, con il modello per la comunicazione delle spese, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.