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Modifica della Direttiva 2009/103/CE

Introdotte nuove modifiche alla Direttiva sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

| Pubblicato in News
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In data 2 dicembre 2021, sulla Gazzetta Ufficiale U.E. è stata pubblicata la Direttiva U.E. 2021/2118, di modifica della direttiva 2009/103/CE sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. 

Tra le novità principali, si evidenzia in particolare l'ampliamento del perimetro dell'obbligo di assicurazione r.c.a., determinato dalla nuova nozione di uso del veicolo, più ampia di quella attuale:

sono stati recepiti i più recenti orientamenti espressi sul punto della Corte di Giustizia U.E., tra cui il punto n. 5 riporta le Sentenza pronunciate tra il 2014 e il 2017 dove la Corte ha precisato che "gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento”.

Di conseguenza la direttiva introduce la seguente definizione di uso del veicolo: ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”. 

Questo significa che viene sottoposto all’obbligo di assicurazione RCA anche il veicolo che venga tenuto fermo nel piazzale o in deposito, senza essere utilizzato su strada pubblica, semplicemente per il fatto che quel mezzo sia idoneo a circolare.

Dunque, sempre secondo il punto n.5, l’obbligo assicurativo previsto dalla direttiva 2009/103 non scattase, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto». Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo non è utilizzato ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva, dal momento che la sua funzione abituale è, ad esempio, un «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola”.

La direttiva è intervenuta anche su altri temi quali:

1. gli importi minimi obbligatori di copertura assicurativa indicati nella nuova formulazione dell’art. 9 della direttiva precisando che:

  • in caso di danni alle persone € 6 450 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o € 1 300 000 per persona lesa;
  • in caso di danni alle cose € 1 300 000 per sinistro, a prescindere dal numero delle persone lese.

    Gli importi verranno riesaminati dalla Commissione ogni 5 anni a partire dal 22 dicembre 2021.

2. Il risarcimento danni anche in caso di insolvenza dell’assicurazione:

  •  L’art.10 bis prevede che ogni Stato membro crea o autorizza un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all’interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell’assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o a persone causati da un veicolo assicurato da un’impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui detta impresa è soggetta a procedura fallimentare o a liquidazione.

 

3. Le lesioni provocate da sinistri con rimorchi. Il nuovo art. 15 bis prevede che in caso di sinistri con il coinvolgimento di rimorchi, assicurati per la responsabilità civile con un operatore diverso dall’assicuratore del veicolo trainante, il danneggiato può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, nel caso:

  • possa essere identificato il rimorchio, ma non sia identificabile il veicolo trainante; e
  • il diritto nazionale applicabile preveda che l’assicuratore del rimorchio provveda all’indennizzo.

 

In presenza di queste condizioni, il danneggiato viene risarcito dall’assicuratore del rimorchio che, a sua volta, avrà azione di regresso nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo trainante o, in mancanza di copertura assicurativa, dell’organismo incaricato dallo Stato di risarcire il danno (es, per l’Itali, il Fondo di garanzia per le vittime della strada).

Sono inoltre previsti degli obblighi informativi, a garanzia del danneggiato, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio.

4. Attestazione di sinistralità pregressa (art.16): 

  • gli Stati membri provvedono affinché l’impresa assicurativa contraente possa esigere, in qualunque momento, un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile relativa al veicolo o ai veicoli coperti da tale contratto relativa almeno agli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri (“attestazione di sinistralità pregressa”)

 

Le imprese di assicurazione che tengono conto di queste attestazioni per determinare i premi assicurativi, non devono discriminare sulla base della nazionalità o semplicemente sulla base del precedente Stato membro di residenza del contraente. Inoltre le imprese di assicurazione devono equiparare le attestazioni di sinistralità pregressa di un altro Stato membro a quelle nazionali, ed applicare a un cliente di un altro Stato membro gli eventuali sconti applicabili a un cliente nazionale dal profilo altrimenti identico, compresi quelli obbligatori ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro come gli sconti «bonus-malus

5. Strumenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli (art. 16 bis): 

  • gli Stati membri possono scegliere di certificare strumenti che consentano ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria, indicati all’articolo 3 della direttiva come «strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli», qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2 di questa norma (indipendenza dai prestatori dell’assicurazione obbligatoria, ecc..)

 

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023; entro il 23 Giugno 2023, gli Stati dovranno comunque recepire le disposizioni per la tutela dei danneggiati per sinistri verificatisi nel loro Stato di residenza, in caso di insolvenza della Compagnia assicurativa.

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della Direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021.

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