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Generalmente il periodo estivo coincide con la richiesta e il godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti. Il diritto alla fruizione delle ferie è garantito dal codice civile, all’art.2109 e dall’art.10 del D.Lgs n.66/03 il quale dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall’art.2109 cod.civ., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito non inferiore a quattro settimane.
Come si concilia questo diritto con la normale gestione dell’attività lavorativa?
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