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Distributori per uso privato (cisternette) e recupero delle accise.

| Pubblicato in News
cisternette

Gli indirizzi applicativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel caso della richiesta dell’agevolazione sul gasolio fornito da distributori privati senza autorizzazione amministrativa. Quello del recupero delle accise sui carburanti è, senza alcun dubbio, tra gli argomenti caldi nell’ambito della gestione e amministrazione di una Impresa di trasporto. La rilevanza dell’impatto sul costo di esercizio del prezzo della “materia prima” per eccellenza del trasportatore, insieme alle modalità di approvvigionamento e messa in disponibilità della stessa, è ovvia, ed ogni fatto che interviene in questo processo, assume una importanza sostanziale per l’Azienda. Quindi, quando sono iniziate a pervenire in FIAP, da più aree del nostro Paese, soprattutto dall’Emilia e dalla Toscana, informazioni relative a procedimenti sanzionatori e di recupero di imposte, avviati e definiti da Ispettori delle Agenzie delle Dogane nei confronti di Imprese dotate di cisterne fino a 9mc, basate sulla mancanza dell’autorizzazione comunale e/o del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), e per valori intorno a 6-700mila euro, la preoccupazione e l’allarme, sono inevitabilmente scattati. La novità registrata in materia, proprio in questi ultimi giorni, è legata ad una disposizione emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Prot. 35900/RU del 28 marzo 2018 – indirizzata alle Direzioni Regionali, Interregionali ed Interprovinciale delle Dogane e, per conoscenza alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, con la quale viene sancito il principio che l’assenza del titolo autorizzativo, di competenza di una Autorità Amministrativa, non produce in sé la decadenza del beneficio fiscale del recupero, qualora tale mancanza non influenzi la realizzazione delle condizioni di consumo prescritte per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa. Le autorizzazioni prese a base dei processi sanzionatori sarebbero atti di origine extra-tributaria, per le quali è comunque necessario l’adeguamento alle disposizioni vigenti in materia. In tal senso, l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane impegnato nel controllo non potrà esimersi dalla segnalazione all’Ente competente. Nel rinviare alla lettura approfondita del documento, a firma del Direttore Centrale dell’Agenzia, si invitano le imprese, soprattutto quelle impegnate in procedimenti di contenzioso in materia, a beneficiare da subito delle novità introdotte. Piero Savazzi

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