Chiedi a FIAP
phone icon
Aderisci a FIAP
signUp icon
Iscriviti alla Newsletter
newsletter icon
News

DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile validi sino al 15 giugno 2020

In tale fascia temporale la scadenza non può essere addotta dal committente come valida ragione per non procedere al pagamento dei viaggi eseguiti.

| Pubblicato in News
durc

Il DURC con data di fine validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), resta valido fino al 15 giugno 2020, per disposizione dell'art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 18 marzo 2020, che amplia fino a tale data la validità di autorizzazioni/certificazioni con tale scadenza. Il tutto è stato chiarito dall'INPS con messaggio 1374/2020.

Molti contratti di trasporto prevedono ancora, in modo anacronistico, il pagamento del vettore a condizione che venga presentato il DURC (acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità. Infatti, è noto che tale procedura è stata sostituita dal controllo preventivo di regolarità, che deve eseguire il committente utilizzando il sito dell’Albo dell’Autotrasporto, prima dell’assegnazione del viaggio (procedura introdotta dall’art. 83 Bis D.L. 112/08 come modificato dalla Legge di stabilità 2015).

In altri contratti, invece, che prevedono servizi ulteriori rispetto al trasporto, assimilabili ad un contratto di appalto (come ad esempio i contratti di logistica integrata), la richiesta del DURC, se contrattualmente prevista, appare legittima.

In ogni caso, e a prescindere dalla validità o meno della clausola contrattuale, su cui non vogliamo entrare nel merito in questa sede, riteniamo possa essere utile alle aziende di trasporto sapere che la validità del DURC nella fascia compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, è stata prorogata d’ufficio fino al 15 giugno e dunque la sua scadenza in tale fascia temporale non può essere addotta dal committente come valida ragione per non procedere al pagamento dei viaggi eseguiti.

Si evidenzia, tra l’altro, che la questione è stata resa pubblica anche nella home-page del servizio “Durc on Line” con il seguente messaggio: “Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

A livello operativo, l’INPS precisa che:

a) tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione;

b) qualora il predetto Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di <Richiesta regolarità>, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

a cura dello Studio Legale Federico Gallo

customer care icon
Chiedi a FIAP

Contattaci per informazioni, chiarimenti e supporto!

fiap icon
Iscriviti a Fiap

Entra far parte della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali

info icon
Informazioni

Contattaci in modo semplice e veloce!